dossier piano regolatore -
nuovo PRG:
le riserve della Regioneimmagini di inizio 2006 e
alcune riflessioni a margine-
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Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale pianificazione territoriale,
mobilità e infrastrutture di trasportoIl Direttore centrale -- PARERE N. 086/05
D.D. 26.04.2005
N. prat. 895/04Oggetto:L.R. 52/1991, art. 32, co. 4.
Comune di Cividale del Friuli.Piano regolatore generale comunale.
Del. C.C. di adozione n. 28 del 11.11.2004.IL DIRETTORE CENTRALE
Vista e considerata la relazione istruttoria a firma del Direttore del Servizio pianificazione territoriale sub-regionale e relativa allo strumento urbanistico in oggetto indicato, ne condivide e fa propri integralmente i contenuti, che vengono di seguito riportati.
Pianificazione comunale vigente
Il Comune di Cividale del Friuli è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con D.P.G.R. n. 0569/Pres. del 22.10.1979. Successivamente sono state introdotte 33 varianti, fra le quali la n. 21 di cui al D.P.G.R. n. 0431 del 29.11.1996, finalizzata alla revisione dei vincoli ai sensi dell'art. 36 della L.R. 52/91.
Essendo decorso oltre un quinquennio dall'entrata in vigore del citato D.P.G.R., hanno perduto efficacia i vincoli preordinati all'esproprio.
Oltre alla pianificazione di livello locale si ricordano, quali strumenti tuttora in vigore, il P.P.A.T. del Bosco Romagno (D.P.G.R. n. 0289/Pres. del 16.08.1994) e il P.T.I. dell'ex Consorzio SIFO in zona D1 (D.P.G.R. n. 077/Pres. del 19.03.2001).Premesse amministrative al P.R.G.C. di adeguamento alla L.R. 52/91
Il P.R.G.C. di adeguamento alla L.R. 52/91 è stato adottato in data 11.11.2004 con deliberazione consiliare n. 28 e segue le procedure di approvazione di cui all'art. 32 della L.R. 52/91 e s.m.i.
Gli atti e gli elaborati relativi allo strumento urbanistico in esame sono stati assunti al protocollo di questo Servizio, in data 17.12.2004 con nota comunale prot. 42310 del 16.12.2004.
In precedenza, con deliberazioni consiliari n. 15 del 25.06.1999, n. 43 del 07.09.2001, n. 27 del 23.05.2003 e n. 46 del 26.09.2003, il Comune ha approvato le direttive ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 35 della L.R. 52/91.
Con atto ALP6/33758/-UD/PG/V del 07.09.2004 la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio geologico ha espresso parere favorevole sulla compatibilità fra le previsioni dello strumento urbanistico in oggetto e le condizioni geologiche del Comune di Cividale del Friuli.
Con nota P.M.T. n. 22371 del 31.12.2004 è stato richiesto il parere di competenza alla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico del Friuli Venezia Giulia - Ufficio di Udine.
Con nota n. 5476 del 21.02.2005, il Comune di Cividale del Friuli ha inoltrato copia dello strumento urbanistico anche alla Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia - sede di Trieste.
A tutt'oggi è pervenuto il parere di quest'ultima, con prot. n. 914 del 11.03.2005.
In data 09.11.2004, sul P.R.G.C. in esame si è espressa (favorevolmente con alcune osservazioni) anche l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 Medio Friuli; in precedenza, con decreto del Direttore generale della stessa Azienda, n. 612 del 21.07.2004, è stata accolta la richiesta del Comune di ridurre i limiti di rispetto cimiteriale per le strutture di Sanguarzo, Purgessimo, Rualis, Spessa e Gagliano.Per quanto attiene alla procedura di cui al D.P.R. n. 357/1997 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatica) e alle deliberazioni della Giunta regionale n. 2600/02 e n. 2837/04 (verifica di eventuali incidenze sui Siti di Importanza Comunitaria della Rete Natura 2000), Il Direttore centrale dell'ambiente e lavori pubblici, con decreto n. 573 del 18.03.2005, ha valutato favorevolmente la variante in oggetto a condizione che "sia espletata, sulla base dell'istanza dei rispettivi proponenti, la procedura di valutazione d'incidenza per le seguenti iniziative:
- tutti gli interventi ricadenti all'interno del perimetro del S.I.C. "Magredi di Firmano";
- tutti gli interventi ricadenti in una fascia di 300 metri dal medesimo perimetro;
- per tutti gli interventi inerenti attività industriali che ricadono in una fascia di 1 Km. dallo stesso".Ai sensi della deliberazione regionale n. 2837/2004, tali prescrizioni vanno recepite nel P.R.G.C. in sede di approvazione dello stesso.
La richiesta di pubblicazione sul BUR dell'avviso di adozione della variante è stata effettuata da questo Servizio con nota prot. PMT/22394/4.411(895/04) del 31.12.2004; l'avviso è stato pubblicato sul BUR n. 3 del 19.01.2005.
Documentazione del P.R.G.C.
Atti amministrativi:
- deliberazioni del Consiglio comunale n. 15 del 25.06.1999, n. 43 del 07.09.2001, n. 27 del 23.05.2003 e n. 46 del 26.09.2003 - adozione delle direttive;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 11.11.2004 - adozione della variante;
- decreto ALP.11/573 del 18.03.2005 - Valutazione d'incidenza;
- prot. n. 914 del 11.03.2005 - parere Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia;
- parere geologico ALP6/33758 del 07.09.2004;
- decreto dell'A.S.S. n. 4 Medio Friuli, n. 612 del 21.07.2004 - riduzione dei limiti di rispetto cimiteriale.Elaborati tecnici:
- Tav. 1.1a Inquadramento territoriale 1:30.000;
- Tav. 1.2a Sistema insediativo urbano 1:20.000;
- Tav. 1.3a Elementi storici 1:10.000;
- Tav. 1.4a 1/2/3 Assetto funzionale 1: 5.000;
- Tav. 1.5a Assetto edilizio-funzionale 1: 2.000;
- Tav. 1.6a Insediamenti produttivi 1:10.000;
- Tav. 1.7a Assetto viabilistico 1:10.000;
- Tav. 1.8/9/10/11/12/13a Impianti tecnologici 1:10.000;
- Tav. 1.14a 1/2/3 Aree edificate ed urbanizzate 1: 5.000;
- Tav. 1.15a Attuazione del Piano (Vincoli procedurali) 1:10.000;
- Tav. 1.16a 1/2/3 Attuazione del Piano (Vincoli puntuali) 1: 5.000;
- Tav. 1.17a Assetto vegetazionale e forestale 1:10.000;
- Tav. 1.18a Vincoli e servitù territoriali 1:10.000;
- Tav. 2.1s Elementi significativi dell'analisi 1:10.000;
- Tav. 3.1p 1/2/3 Zonizzazione 1: 5.000;
- Tav. 3.2p Zonizzazione
(n. 29 tavole 1:2.000 + legenda e quadro di unione) 1: 2.000;
- Tav. 3.3p Zonizzazione del centro storico 1: 2.000;
- Tav. 3.4p Struttura del piano 1:10.000;
- A - Relazione di analisi e di progetto;
- B - Analisi sulle industrie;
- C - Analisi agro forestale;
- D - Dimensionamento abitativo e standard urbanistici;
- E - Relazione di flessibilità;
- F - Norme di attuazione e schede dei piani attuativi;
- relazione di incidenza datata luglio 2004;
- studio geologico del giugno 2004.Sintesi dei contenuti del P.R.G.C.
L'impostazione strutturale del nuovo strumento urbanistico del Comune di Cividale del Friuli si articola nei quattro sistemi di settore (residenziale, produttivo, agricolo-ambientale e relazionale), esprimendo obiettivi e strategie inerenti, in particolare, alle vocazioni del centro storico, alla valorizzazione delle aree storiche minori, alla specializzazione e recupero di alcune aree per la residenza ed il terziario, al ruolo delle funzioni produttive e commerciali. Le finalità del piano sono altresì orientate a confermare e a tutelare la qualità paesaggistico-ambientale del fiume Natisone e delle aree di contorno, oltreché riconoscere gli ambiti di interesse agricolo sui rilievi ad est del confine comunale, per gran parte destinati ad utilizzi vitivinicoli.
In tale revisione generale si collocano nuove ipotesi di viabilità (di grande comunicazione, di interesse regionale, di livello locale), mediante le quali si punta a riorganizzare il sistema attuale con tratte nuove e in ristrutturazione, ad anello del centro abitato.
Il sistema così ridefinito propone nuovi accessi all'area urbana ad ovest, la previsione di diramazioni verso la S.S. n. 356 e un nuovo ponte sul Natisone, a collegamento tra la S.S. n. 54 e la viabilità provinciale a sud del fiume.
Tra le opere infrastrutturali, va menzionata la previsione della nuova area ferroviaria nella quale verrà realizzata la nuova stazione, eliminando il contiguo passaggio a livello.
Le modifiche alla viabilità, che comportano varianti a nord e a sud del centro abitato prevedono nuove rotatorie e sottopassi alla attuale linea ferroviaria, il tutto per superare punti di conflitto e migliorare la scorrevolezza da e verso il centro abitato.
Ritornando al sistema residenziale, va sottolineata, oltre alla riconsiderazione del centro storico con una nuova perimetrazione dell'ambito, in estensione includendo nuove aree ritenute ad esso funzionali, la riconferma (zone A) delle aree con matrici storico-ambientali ancora significative a Sanguarzo, Grupignano, Gagliano e la definizione dei borghi minori per i quali, seppur rilevanti, si ammettono interventi trasformativi in un'ottica di recupero del centro rurale.
L'azione di reintegrazione urbanistica interessa alcune aree in abbandono o sotto-utilizzate.
E' il caso, ad esempio, della "Italcementi", della ex Caserma Miani e della fornace a nord di Rubignacco, ma anche delle zone B1/O prossime al centro città.
Il settore produttivo, vede la sostanziale riconferma delle zone di interesse regionale (Zona D1) e della antistante zona D2 anche se per entrambe, dall'esame degli elaborati progettuali, si prevedono possibilità di espansioni anche nella fase gestionale del piano.
L'ampliamento della zona D2, suscita alcune perplessità legate alla vicinanza delle aree di rilevante interesse ambientale e naturalistico, oltrechè per i possibili effetti sulla viabilità nel contesto.
Ulteriori superfici produttive (miste D/H) vengono implementate al confine ovest del centro abitato; allo stesso tempo, in prossimità del ponte in progetto, è previsto un nuovo ambito con funzioni commerciali.
L'assenza di un piano di settore comunale del commercio al dettaglio, tuttavia, costituisce elemento ostativo alla proposta comunale, perlomeno nel settore della grande distribuzione.
Completano il quadro degli elementi del nuovo progetto urbanistico, le previsioni attinenti al sistema ambientale, particolarmente significative per la contestuale presenza di aree di pianura, di fasce pertinenziali dei corsi d'acqua e dei rilievi (boscati e coltivati).
La zonizzazione presenta una serie di sottozone, nelle quali, oltre a quella con finalità di protezione delle aree urbane, vengono graduate, a seconda dei valori ambientali e delle vocazioni all'attività agricola, le azioni di conservazione, di recupero e di utilizzo dei territori a fini produttivi. Va fra queste annoverata anche la piana di Purgessimo che, interessata da interventi di bonifiche e di riordino, rappresenta pur sempre, fra le trasformazioni morfologico-ambientali apportate al territorio, un elemento parte integrante dell'insieme delle aree di preminente interesse agricolo e paesaggistiche.
Anche se non inclusi fra le zone E, vanno ricordate, nell'ambito della funzione di decelerazione trasformativa, le superfici di verde privato, nelle quali la finalità del piano punta ad acconsentire unicamente a modesti interventi edilizi connessi all'economia a scala familiare.
Complessivamente dunque il P.R.G.C. articola l'insieme dei territori agricoli e di quelli ricadenti in zone V, secondo una gerarchia degli stessi, legata in particolare alla specificità degli obiettivi e delle strategie enunciati per ciascuno di essi.
Da tale specificità, metodologicamente condivisibile nell'ambito dell'approfondimento del P.U.R.G. effettuato dal P.R.G.C., emerge la volontà comunale di gestire validamente l'attuazione del piano nei territori suddetti, attraverso interventi mirati proprio in rapporto alle diverse finalità prestabilite per ogni zona omogenea e non, quindi, mediante una serie di interventi genericamente ammissibili in tutto il territorio agricolo e nelle zone di contorno del centro abitato.
Il fiume Natisone è stato riconosciuto come Area di Rilevante Interesse Ambientale e, adiacente ad essa, è stato localizzato il S.I.C. denominato "Magredi di Firmano".
Fra le aree di valore ambientale, si ricorda ancora il Bosco Romagno, nella parte sud del territorio comunale.
Come appartenenti al sistema agricolo ed in particolare interessati ad un'azione progettuale di recupero ambientale, vanno sottolineate le superfici incluse nel progetto "Firmano Pulita", fatto proprio dall'Amministrazione comunale in recepimento della deliberazione giuntale regionale n. 3909 del 17.12.1999.ESAME ISTRUTTORIO Riserva 1) Attuazione del piano vigente (Tav. 1.15a) e vincoli (Tav. 1.18a)
Tav. 1.15a
- In legenda sono indicati i "Piani attuativi non più in vigore (scaduti)".
Fra questi, sono compresi i P.P.R. di Borgo Brossana e quello tra via Verdi e via Manzano.
La tavola in argomento andrà tuttavia modificata poiché i piani particolareggiati richiamati sono tuttora in vigore, ai sensi dell'art. 4, commi 95, 96 e 97 della L.R. 1/2004;Tav. 1.18a
- andrà corretta l'errata denominazione apposta in corrispondenza dei corsi d'acqua indicati con i nn. 541 e 549 (Roggia di Torreano e Torrente Chiarò); la fascia di rispetto de "Il Rugo" (n. 581), inoltre, sembra interessare anche una porzione del territorio (nella parte alta, a sud di Carraria e Madriolo), ove, stando alla cartografia, il corso d'acqua pare non sussistere. Il Comune, al fine del riconoscimento della fascia di vincolo, dovrà pertanto verificare l'effettiva esistenza del rio anche nell'ambito territoriale richiamato;- va specificato, in corrispondenza della voce in legenda, che la perimetrazione delle aree boscate ha valore indicativo in quanto naturalmente modificabili nel tempo. Agli effetti della definizione di bosco, continua a trovare applicazione l'art. 3 della L.R. 22/82 e successive modifiche e integrazioni.
La tavola in oggetto non tratta infine le eventuali aree gravate da usi civici;- due degli insediamenti zootecnici individuati (superiori a 50 u. b. a.), ricadono nel territorio montano (D.P.G.R. 22.09.1982, n. 0466/Pres.). Per questo, ai sensi del c. 27 dell'art. 6 della L.R. 13/2000, l'allevamento indicato a nord della S.S. n. 54 e quello in sponda sinistra al corso d'acqua denominato "Il Rugo", non possono determinare fasce di rispetto sulle superfici incluse nel suddetto territorio montano. La cartografia andrà pertanto modificata.
Riserva 2) Dimensionamento e capacità insediativa (rif. elaborato "D - Dimensionamento abitativo e standard urbanistici")
Alle pagg. 2¸4 dell'allegato D del P.R.G.C. sono definiti il fabbisogno, il dimensionamento e la capacità insediativa del piano.
I dati richiamati nelle pagine citate non sempre risultano riferiti all'ultimo censimento, né corrispondono a quelli più aggiornati, utilizzati nella parte degli "Aspetti descrittivi" della Relazione di analisi e progetto (Allegato A).
Ci si riferisce ad esempio al numero delle abitazioni occupate e alla dotazione media stanze per alloggio (pag. 2 dell'Allegato D), alla dimensione media della famiglia e all'indice di affollamento (pagg. 3 e 4 dell'Allegato D); l'indice ab/stanza, in particolare, viene richiamato anche alle successive pagg. 5, 6 e 7 del citato Allegato, in quanto utilizzato ai fini del calcolo del fabbisogno.
Tali dati vanno pertanto adeguati a quelli più recenti e riferiti all'ultimo censimento;
conseguentemente dovranno essere rivisti e riproposti anche tutti i calcoli attinenti al numero di nuovi abitanti e di nuovi vani, finalizzati a determinare il fabbisogno abitativo e gli abitanti insediabili (pag. 7, Allegato D).
Per quanto riguarda i contenuti riportati nell'ambito dei paragrafi "b - saldo migratorio" e "d - migrazione interna" va evidenziato che nel determinare l'incremento annuale di abitanti (96) dovuti al movimento migratorio (pag. 4 Allegato D), il relativo calcolo analitico non si relaziona ad un saldo naturale che risulta invece negativo nel periodo considerato, come pure, parlando di migrazione interna (pag. 5, all. D), non appare chiaro il presupposto alla base di un fabbisogno di 2156 stanze, visto che la migrazione in oggetto interesserebbe aree urbane nel medesimo Comune.
Le osservazioni summenzionate comportano pertanto la necessità di ulteriori chiarimenti, precisazioni e motivazioni sostanziali per sostenere e conferire al P.R.G.C. piena rispondenza al D.P.G.R. n. 0126/95, in particolare per quanto riguarda i criteri e gli indirizzi metodologici relativi al calcolo del fabbisogno, che per questo andrà riformulato.
Nel contesto di tale ragionamenti, va evidenziata la situazione che il P.R.G.C. delinea a Rubignacco, ove pur non dimostrando particolari necessità di soddisfacimento abitativo per quella frazione, viene individuata una quantità rilevante di zone CO rispetto alle esistenti zone edificate; perdipiù le zone stesse non rientrano in un programma attuativo graduale disciplinato dalla flessibilità, ma vengono fatte ricadere già integralmente a livello operativo (in zonizzazione).
Relativamente al dimensionamento del piano, il P.R.G.C. (pag. 7, all. D) sottolinea che "Il soddisfacimento del fabbisogno abitativo dovrà essere distribuito in una equa percentuale, che si può attestare intorno al 50%, tra la parte consolidata e urbanizzata e quello di nuova realizzazione".
Oltre ai rilievi suaccennati per le zone CO, va anche sottolineato che a supporto della determinazione succitata, il Comune non opera verifiche analitiche nel rispetto del c. 2 e seguenti dell'art. 8 del D.P.G.R. n. 0126/95: in pratica non vi è dimostrazione che permetta di appurare le modalità con le quali collocare parte del fabbisogno quantificato all'interno delle aree urbanizzate ed in particolare di apprendere se l'entità delle aree di completamento sia proporzionata o eccedente alle esigenze manifestate attraverso il calcolo del fabbisogno stesso.
Per quanto riguarda il limite delle aree di espansione, rispetto alle zone A e B si ricorda comunque la percentuale massima del 10% fissata dal c. 2, lett. c), dell'art. 3 del D.P.G.R. n. 0126/95: pertanto, fermo restando quanto già rilevato in precedenza, qualora il P.R.G.C. superasse tale limite, le aree citate, in sede di approvazione del piano dovrebbero essere ridimensionate dall'Amministrazione comunale.
Infine ai paragrafi 4 e 5 (e relativa tabella di "Riepilogo superfici nuovi standard urbanistici totali") dell'Allegato D (pagg. 12 e seguenti), si determinano la capacità insediativa del P.R.G.C. e gli standard urbanistici.
Anche in questo caso si richiama la necessità dell'aggiornamento dei dati prodotti e della riformulazione degli stessi a seguito delle ragioni e dei rilievi già esposti.
Andranno pertanto rivisti i dati relativi al numero di stanze, agli abitanti insediabili parziali e al valore finale dell'insediabilità di piano, per la quale, fra l'altro, non appare chiara la "calibratura" effettuata dal P.R.G.C. in 13.712 unità.
La modifica del numero degli abitanti insediabili determinerà il conseguente adeguamento della tabella "Riepilogo superfici nuovi standard urbanistici totali".Riserva 3) Reiterazione dei vincoli (rif. elaborato "D - Dimensionamento abitativo e standard urbanistici")
Nel P.R.G.C. non vengono indicati la previsione e l'impegno dell'Amministrazione comunale a indennizzare i soggetti proprietari dei fondi interessati dalla reiterazione di vincoli preordinati ad esproprio.
Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 327/01 e successive modifiche e integrazioni e con riferimento alla recente giurisprudenza (fra cui si ricorda, ad esempio, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173/99), pertanto, dovrà essere espressamente riportata nel piano la previsione di corrispondere gli indennizzi nei casi dei vincoli reiterati preordinati ad esproprio inerenti ad aree destinate ad ospitare opere dell'Amministrazione comunale.
Si ritiene che in capo a quest'ultima permangono obblighi di indennizzo anche per quelle superfici eventualmente riservate dal P.R.G.C. ad interventi pubblici di competenza di altri Enti, se le previsioni stesse non costituiscono recepimento obbligatorio di atti e disposizioni sovraordinati.
All'aspetto inerente alla reiterazione dei vincoli si connette parzialmente anche la redazione del programma di attuazione (art. 30, c. 5 della L.R. 52/91). Con tale documento, infatti, prefigurando i periodi relativi all'attuazione degli interventi pubblici e strutturali dello strumento in esame, vengono fra l'altro delineate le fasi temporali necessarie al mantenimento dei vincoli sui fondi dei soggetti interessati.
Ai sensi dell'art. 30 della legge urbanistica regionale, il Comune dovrà pertanto integrare il P.R.G.C. con il suddetto programma di attuazione.Riserva 4) Insediamenti produttivi (Tav. 1.6a e Allegato B - Analisi sulle industrie)
Il P.R.G.C. contiene l'indagine puntuale sulle singole unità produttive, preliminare alla loro riconferma azzonativa o alla riclassificazione in altra funzione.
Va ricordato che all'epoca della formazione della precedente var. n. 28 al P.R.G. (individuazione della zona D2 antistante alla sede dell'ex C.S.I.F.O.), nell'ambito delle valutazioni preordinate alla stesura della variante citata, era emersa anche la finalità di ricollocare, in zona propria e più idonea, parte delle attività prossime al centro abitato o in questo ubicate.
La separazione fra attività produttive (riferendosi ovviamente a quelle attività che per tipologia e dimensione sono da ritenersi inammissibili in un contesto residenziale) e altri usi del territorio comunale, concorreva anche a supportare il consistente dimensionamento della var. n. 28, pur rinviando ad una fase successiva (quella dell'attuale P.R.G.C.), la valutazione specifica sulla compatibilità del singolo insediamento.
A fronte di tali premesse, dunque, si era ritenuto che la collocazione di gran parte delle unità produttive poste in prossimità delle aree urbane residenziali, fosse da rimettere in discussione nell'ottica di un possibile trasferimento delle stesse nella zona D2.
L'esame dell'All. B - Analisi sulle industrie (e della zonizzazione) evidenzia invece una situazione di sostanziale riconferma dell'attività di produzione per molte delle unità in essere, in particolare per quelle oggi ubicate nelle "zone artigianali di completamento" e nelle "zone per attrezzature distributive" (nn. 16¸28); per una di esse, peraltro, (n. 24), si fa esplicito riferimento alla volontà di trasferirsi nella zona D2, ma il P.R.G.C. la riconferma nell'area attuale.
Vanno inoltre rilevate anche le situazioni descritte per gli insediamenti n. 4, (distilleria) ove si sottolineano " significativi problemi di accessibilità automobilistica", nonché la disponibilità del titolare ad una delocalizzazione dell'attività, n. 34 (intenzione del proprietario di sviluppare l'attività di lavorazione marmi e di insediarsi anche nell'area industriale di cui alla var. n. 28 al P.R.G.) e n. 38 (necessità di ampliamenti, della produzione di sedie, per una migliore competitività nel mercato).
Ciò nonostante, per le ditte summenzionate (e per talune contigue alla residenza), si riconferma la zona D.
Si ritiene quindi di cogliere nel P.R.G.C., attraverso le osservazioni e i rilievi suesposti, ed in particolare nelle considerazioni di base al giudizio di compatibilità, alcuni elementi di contrasto con l'art. 37 e con il p. 6 dell'Allegato A del P.U.R.G.: questo ultimo, in particolare, richiama l'obiettivo di evitare dispersioni insediative sul territorio, problemi al traffico, rumori, proliferazioni non compatibili, effetti inquinanti e negativi sul paesaggio, sull'ambiente agricolo, sulla residenza, prevedendo, al caso, anche accorgimenti localizzativi (trasferimenti di sede) e normativi.
A superamento della presente riserva andranno pertanto riesaminati, modificati e integrati, per le parti sopra richiamate, i contenuti dell'All. B del P.R.G.C., riproponendo, in sede di approvazione, eventuali variazioni azzonative e normative.
Infine, per quanto riguarda le schede di analisi degli allevamenti zootecnici richiamate in legenda alla tav. 1.6a, le stesse andranno introdotte nel piano, non risultando al momento incluse fra gli allegati dello strumento in esame.Riserva 5) Schema strutturale (Tav. 3.4 P) e Obiettivi ("All. E - Relazione di flessibilità")
Fra gli elementi della Tav. 3.4 P il P.R.G.C. introduce la riorganizzazione della viabilità e la previsione di nuove aree commerciali e miste commerciali produttive; ai sensi dell'art. 30 della L.R. 52/91, com'è noto, il P.R.G.C. deve contenere gli obiettivi e le strategie che l'Amministrazione comunale intende perseguire con lo strumento urbanistico.
A) Sull'aspetto infrastrutturale, il piano incide sulla rete stradale esistente, con una serie di previsioni mirate a creare una viabilità ad anello attorno al capoluogo dal quale si snodano le arterie verso nord (Tarcento, Faedis), in direzione sud per Cormons e, attraversando i rilievi collinari, verso il Comune di Prepotto.
Come obiettivo generale, il P.R.G.C. pone il miglioramento della funzionalità e della sicurezza. Si ricorda la vigenza, quale strumento sovraordinato, del piano regionale della viabilità (P.R.V.)
In tale riorganizzazione il Comune prevede adeguamenti alle tratte esistenti e nuove realizzazioni.
Va evidenziato che, da un raffronto tra P.R.V. e P.R.G.C. emerge un contrasto sulla classificazione apposta da questo ultimo, nei collegamenti Rualis-Gagliano, Rualis-Premariacco (in direzione sud, dal nodo con la S.S. n. 356) e Carraria-Prepotto. Gli stessi, infatti, non appartengono alla viabilità di interesse regionale.
Allo stesso tempo il P.R.G.C. non ricomprende fra la classificazione sovracomunale, alcune tratte che definisce "locali di supporto urbano e territoriale", ivi compreso il nuovo ponte sul Natisone che sebbene non puntualmente indicato negli elaborati di P.R.V., va comunque collocato nel quadro del recepimento dello stesso piano regionale, rappresentando connessione tra viabilità di grande comunicazione e di interesse regionale. Fatte salve le ulteriori osservazioni, di seguito formulate, il piano struttura del P.R.G.C. andrà pertanto adeguato al P.R.V.
Ciò premesso, va in particolare sottolineata l'assenza dal nuovo piano regolatore degli approfondimenti di base necessari a sostenere e dimostrare le esigenze delle varianti proposte per la S.S. n. 54, per la viabilità provinciale a sud del fiume Natisone e per la formazione del ring.
Pur essendo imposto dal P.R.V., infatti, il recepimento nel piano regolatore degli obiettivi e delle finalità dettati dallo strumento regionale sovraordinato, deve avvenire attraverso una serie di valutazioni analitiche, fra le quali quelle attinenti ai flussi di traffico attuali e indotti da eventuali nuove urbanizzazioni previste nelle aree di relazione. A seconda del livello di carico stimato e ipotizzato, del grado di funzionalità accertato e dei punti di conflitto, va proposta, pertanto, la conseguente soluzione urbanistica con la quale si intende porre rimedio alle eventuali carenze del sistema.
Tali approfondimenti andranno orientati a dimostrare l'effettiva esigenza di dover adottare nuove ipotesi viabilistiche rispetto a quelle vigenti, e tale dimostrazione appare tanto più necessaria se si considera che apparentemente il traffico che sta interessando l'ambito di Cividale del Friuli, e che presumibilmente lo interesserà nel corso dei prossimi anni, non pare evidenziare particolari soglie di incompatibilità nei livelli di carico. Le relazioni con la Slovenia e con le zone urbanizzate delle Valli del Natisone, infatti, non sembrano aver prodotto incrementi particolarmente rilevanti nei movimenti veicolari nel territorio comunale. Nell'ambito degli approfondimenti di cui trattasi, dovranno trovare spazio anche riverifiche in ordine al grado di fattibilità delle soluzioni tecniche adottate per i nodi è il caso della rotatoria prevista ad ovest della città come sottopasso alla ferrovia (in procinto di essere trasferita alla Regione), tra viabilità comunali e alternative alla S.S. n. 356 e n. 54, che pur svolgendo funzione di raccordo e di distribuzione a più livelli (in direzione nord, lungo l'asse di circonvallazione est-ovest, in penetrazione al centro abitato), richiederebbe accorgimenti tecnico-costruttivi di una certa entità, dovuti proprio alla presenza della sovrastante linea ferroviaria.
Pare pertanto più opportuno, anche nell'ottica di un contenimento degli oneri, una soluzione che possa traslare la localizzazione della rotatoria al fine di evitare che la stessa venga realizzata nella parte sottostante al tracciato ferroviario.
Nel P.R.G.C., fatta eccezione per alcune considerazioni di ordine generale, non si evincono valutazioni di settore, né tanto meno condizioni specifiche per dimostrare come talune opere, fra cui quelle previste in aree di vincolo, possano dirsi indispensabili e coesistere con i rilevanti e qualificanti aspetti paesaggistici e naturalistici presenti nel Comune, primo fra tutti, il Natisone.
Tale sito riveste importanza sotto il profilo ambientale, non solo perché formalmente vincolato, ma soprattutto per i valori riconducibili ad un contesto morfologico di grande interesse; lo stesso contesto fa parte del quadro degli elementi territoriali di livello regionale e pertanto non costituisce una "risorsa" alla sola scala locale.
La protezione paesaggistica della fascia territoriale di pertinenza del corso d'acqua è affidata, oltrechè al vincolo "Galasso", più specificatamente al D.M. 1 luglio 1955, con il quale si è decretato il "notevole interesse pubblico" delle aree in esame, sul presupposto di un riconosciuto "insieme avente caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale".
Va anche sottolineato che in funzione di una attenta salvaguardia dell'ambito, l'operato degli uffici regionali competenti al rilascio di autorizzazioni paesaggistiche, ha costantemente considerato la necessità di preservare il più possibile tale ambiente dalla realizzazione di opere ed infrastrutture in elevazione, concedendo e ritenendo ammissibili solo quegli interventi che, non visibili da punti di osservazione principali, non fossero in grado di produrre elementi detrattori del paesaggio.
Da ultimo il Natisone è stato riconfermato nel sistema regionale delle aree naturali a seguito della ricognizione generale effettuata ai sensi dell'art. 5 della L.R. 42/96, riconoscendolo con parere comunale favorevole, Area di rilevante interesse ambientale (A.R.I.A.). Tale ambito è pertanto soggetto ad obiettivi di tutela e di conservazione delle peculiarità paesaggistiche, ammettendo talune opere infrastrutturali, purchè strettamente necessarie.
In rapporto a tali principi di salvaguardia la previsione urbanistica dell'attraversamento del Natisone, proposta dall'Amministrazione comunale, sembra non aver tenuto in debita considerazione l'esigenza di assicurare la naturalità del contesto ambientale e morfologico suaccennato, come pure il rispetto di volumetrie edilizie preesistenti della parte storica della città (Borgo Brossana).
La previsione stessa non consegue, peraltro, alla dimostrata necessità di realizzazione dell'opera, non essendo preceduto da stime inerenti al traffico ordinario e non prefigurando l'entità delle migliorie che secondo il Comune si andrebbero ad ottenere sulla circolazione delle strade esistenti.
Desta inoltre non poche perplessità la decisione di realizzare un'opera infrastrutturale di tale categoria senza prima aver proceduto ad effettuare e documentare uno screening su altri siti preliminarmente individuati ad ospitare un nuovo ponte.
Tutto ciò, si ribadisce, per le qualità acclarate dell'ambito coinvolto particolarmente interessante e suggestivo, in virtù dell'elevato grado di naturalità ancora presente e della assenza pressoché totale di reti infrastrutturali.
Da non tralasciare, inoltre, che il punto di innesto della prevista nuova opera sulla S.S. n. 54, indispensabile a rendere funzionale il ponte in progetto, non risulta al momento inserito fra le programmazioni A.N.A.S.
Le previsioni strutturali del P.R.G.C. richiedono pertanto di essere riconsiderate e modificate, attraverso verifiche e valutazioni analitiche preordinate a dimostrare i presupposti, la necessità e la fattibilità dei collegamenti viabilistici del progetto, nonché di ricercare soluzioni alternative in grado di non costituire contrasti con le esigenze di tutela degli ambiti naturalistici e paesaggistici; tutto ciò per comprovare la sostenibilità delle scelte che si andranno ad adottare e poter riconoscere al P.R.G.C. rispondenza e adeguamento al P.R.V.;B) fra le aree produttive, il P.R.G.C. individua ambiti commerciali e commerciali-artigianali
Fra questi, vi sono aree: 1) poste, lungo la S.S. n. 54, in prossimità della previsione del nuovo ponte sul fiume Natisone; 2) localizzate in ampliamento a sedimi esistenti, tra la ferrovia e la Statale stessa, al margine ovest del centro abitato.
Per le superfici sub 1), a sud della Statale, la relativa previsione essendo connessa all'ipotesi realizzativa del ponte sul Natisone, perlomeno per quanto riguarda l'accessibilità, è vista e considerata nel quadro delle presenti verifiche istruttorie, quale parte integrante della proposta del piano inerente al settore della viabilità.
Tale settore, come si evince dalle pagine precedenti, è oggetto di riserva vincolante e pertanto è da ritenersi tale anche la scelta localizzativa strutturale della nuova zona H2.
Sulle aree sub 2) individuate ad ovest del capoluogo con funzioni produttive, già si è trattato nel corso della riserva 4; a ciò si aggiunge che nonostante l'obiettivo dichiarato dall'Amministrazione comunale di procedere ad una riqualificazione ambientale dell'ambito, di fatto si conferma e si incentiva l'attività produttiva (artigianale-industriale) e ciò in avvicinamento alle aree residenziali.
Esiste peraltro un'area industriale (D2) già vigente e istituita anche per estromettere dal contesto abitativo quelle attività improprie.
Non si è certi inoltre, poiché non dimostrata, della capacità della S.S. n. 54 a sopportare senza difficoltà gli eventuali ulteriori carichi veicolari che dovessero essere prodotti da automezzi connessi alle nuove attività insediabili: al momento, infatti, non risulta possibile ipotizzare nessuna fase temporale per la realizzazione delle tratte stradali alternative alla Statale citata.
Per tali ragioni, dunque, riconducibili in particolare alla presenza di un contesto residenziale e alla necessità di evitare di dar luogo a fattori di incompatibilità ambientale con il tessuto abitativo esistente e previsto, nei sedimi in esame non si ritiene possibile il riconoscimento urbanistico di funzioni produttive artigianali-industriali, in quanto non in accordo con i principi localizzativi dettati dal P.U.R.G. e dall'All. A, p. 6 dello stesso piano regionale.
Conseguentemente, in pendenza di dimostrati fabbisogni e a fronte delle limitazioni tipologiche imposte dalla legislazione vigente, (previsioni circoscritte al commercio di vicinato e alla media distribuzione), la superficie da destinare ad attività commerciali andrà riperimetrata e ridotta, subordinatamente alle compatibilità e alle esigenze che dovranno essere comprovate con le verifiche di settore.Riserva 6) Zonizzazione (Tavv. 3.1p, 3.2p e 3.3p)
La presente riserva 6 viene sollevata, fatti salvi i rilievi già formulati con le riserve precedenti e i conseguenti adeguamenti che necessariamente dovranno essere apportati al piano, a superamento delle stesse.
A) Nel rispetto delle norme del Piano regionale della viabilità (P.R.V.), tutti i collegamenti di progetto e le ristrutturazioni limitatamente ai sedimi in ampliamento alle sezioni esistenti, ove si ritenga necessaria la relativa individuazione in zonizzazione, vanno indicati con semplici tratteggi sovrapposti alle zone di P.U.R.G., e non con la previsione di zone specifiche destinate alla viabilità (in campo bianco). All'interno delle aree tratteggiate potrà essere apposto un vincolo di inedificabilità concedendo il trasferimento della potenzialità edificatoria all'esterno di queste.
Da tali modalità di individuazione, possono essere escluse le strade esistenti e previste del Comune, per le quali, pertanto, resta ferma la possibilità di riconoscerle come zone destinate alla viabilità di progetto.
In corrispondenza della viabilità del P.R.G.C. i limiti di rispetto devono essere individuati sulla base delle distanze previste dal P.R.V.B) Nella Tav. 3.3p del Centro Storico, va indicata l'area soggetta al rischio idrogeologico.
Nell'ambito compreso tra il Natisone e la strada statale, alcuni isolati vengono inoltre assoggettati a tipi di intervento diversi rispetto a quelli del vigente piano particolareggiato.
Le modifiche introdotte dal P.R.G.C. comportano in particolare riduzioni di superfici a verde di pertinenza delle abitazioni, introducendo la possibilità di attuare interventi di ristrutturazione e di nuova costruzione per accessori (isolati ad ovest di P.zza Paolo Diacono e a nord della zona A/B2 prospiciente il Natisone) e operatività più ampie nel lotto A/B1 posto in prossimità della strada statale (contiguo ai Servizi "Cc").
Il P.R.G.C. non riporta motivazioni specifiche in ordine alle variazioni suaccennate: trattandosi di Centro storico primario è noto che fra gli obiettivi principali del piano vi debbano essere le riqualificazioni del tessuto esistente, ma anche la conservazione di quegli aspetti formali che caratterizzano tuttora l'ambito, ricomprendendo in queste sia le aree verdi inedificate che gli elementi tipologici più significativi.
Per tali motivazioni nel P.R.G.C., nei casi indicati, andranno ripristinati i vincoli e i limiti operativi prescritti dal vigente P.R.P.C.C) Gli edifici e le aree classificate dal piano come zone D3, D3/H3 e D2/H2 consentono l'attività di produzione (artigianale e industriale) in contesti non sempre compatibili con gli usi attuali o in progetto nelle aree contermini.
Sulla situazione delle zone D3 e D3/H3 ed in particolare sulle osservazioni che già ne hanno sottolineato la impropria collocazione (e riconferma) sul territorio, si è dato conto nel corso della formulazione della riserva 4. A tale riserva, pertanto, si rinvia per le motivazioni specifiche e i rilievi puntualmente sollevati.
In relazione alla zona D2/H2, come già evidenziato in sede di analisi del piano struttura, va rilevato come tale previsione dia luogo ad una sorta di contrapposizione tra aree artigianali di produzione e contesti residenziali contigui, ponendosi come zona potenzialmente in grado di favorire fattori di disturbo verso i contesti stessi e i servizi annessi.
Rispetto a principi generali volti a separare le zone di produzione da quelle residenziali, pare invece che il P.R.G.C. proponga di fatto una continuità e un ampliamento dell'impianto produttivo esistente, in avvicinamento al centro abitato e alle aree sulle quali il piano stesso punta ad una riqualificazione del "centro città" (zone B1/0), con attività direzionali, ricettive, residenziali.
E' già stata rilevata, peraltro, la disponibilità di superfici rilevanti da destinare alla produzione nella vigente zona D2.
Sulla proposta comunale in esame si ritiene, pertanto, vi siano gli estremi per formulare la presente riserva, sottolineando contrasti con i criteri localizzativi del P.U.R.G. e con l'allegato A, p. 6 dello stesso piano regionale.
Conseguentemente andrebbero riverificate le condizioni di compatibilità dell'area, ove si ritenesse di destinare la stessa a funzioni di commercio all'ingrosso e al dettaglio.
Gli aspetti di maggior rilevanza, nell'ambito delle verifiche suaccennate, riguardano il dimensionamento, l'accessibilità, gli effetti sulla viabilità esistente, le condizioni per l'esercizio degli insediamenti, la distanza di rispetto delle aree di stanziamento dei veicoli dalle abitazioni e tutto ciò che potrebbe arrecare sovraccarichi all'assetto preesistente.
Le verifiche debbono essere effettuate nel rispetto della L.R. 8/99 e del relativo Regolamento di esecuzione.D) Nelle Tavv. 3.1 P/2/3, all'interno della zona E4.1 sono presenti alcune aree boscate.
In particolare tali aree si individuano ad est e nord-est di Gagliano, (parte in prossimità della zona E4.4) e a nord del bosco Romagno.
La zonizzazione del P.R.G.C. pertanto non riprende sempre le direttive del P.U.R.G. (che indicano per le aree suddette la zona E2), pur essendo disciplinata in alcuni casi da norme di attuazione volte a controllare gli effetti della attività di produzione agricola nei riguardi della conservazione delle aree boscate.
Si rileva, pertanto, che le norme elaborate con finalità di tutela dei boschi (in particolare in zona E4.1) dovrebbero essere propriamente ascritte alla zona E2, dopo aver apportato a quest'ultima le necessarie integrazioni dimensionali in rapporto alla situazione fisica boscata presente nel territorio.
Ciò premesso, va sottolineato che la perimetrazione effettuata dal P.R.G.C. delle zone oggetto di tutela del bosco e di quelle destinate ad interventi trasformativi per la pratica agricola, fatta eccezione per il bosco Romagno, non sempre risulta documentata nei suoi presupposti, quali le analisi conoscitive riferite ad aree boscate e macchie arboree da intendersi significative, anche se non rilevanti sotto il profilo del valore forestale, ma pur sempre peculiari per il settore paesaggistico, ecologico e naturalistico.
D'altra parte, l'obiettivo di conservare il bosco nelle aree in esame è rivolta alla salvaguardia di quello stato di fatto, rappresentato nella maggior parte dei casi, da superfici ormai non più consistenti, dopo aver lasciato spazio alla coltivazione specializzata.
Nella perimetrazione e nella conservazione delle aree boscate E2 non si dovrebbe prescindere dal considerare le variazioni di pendenza e le aree di declivio prossime a corsi d'acqua e ai sentieri esistenti, quelle sulle aree cacuminali ed ancora eventuali superfici residue di vecchia data e per questo ritenute di valore storico.
Si sottolinea ciò pur sapendo che gli ambiti in questione risultano essere porzioni di territorio espressamente riconosciute per la promozione e lo sviluppo dell'attività vitivinicola regionale. La delimitazione in difetto delle zone E2 operata dal piano e la contestuale classificazione delle stesse in zona E4 potrebbe quindi aver interessato anche situazioni come quelle evidenziate in precedenza ovvero ambiti idrogeologicamente delicati, ferma restando comunque la presenza anche di corsi d'acqua vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
L'eccessiva riduzione di superfici boscate può far venir meno quella funzione di corridoio ecologico e di polmone naturale svolta dagli ambiti agroforestali.
Non risulta quindi sufficiente fornire solo normativamente garanzie sulla corretta esecuzione delle opere di trasformazione del paesaggio poiché è proprio nella fase preliminare alla costruzione azzonativa del P.R.G.C., che le funzioni ammissibili sul territorio debbono trovare adeguato supporto e giustificazione attraverso scelte capaci di contemperare le esigenze produttive, con quelle connesse alla sostenibilità dei beni naturali e del paesaggio.
La presente riserva richiede pertanto, in sede di approvazione, del P.R.G.C., di rianalizzare le qualità fisico - morfologiche delle parti attualmente boscate e classificate dal piano come zone E4.
L'analisi dovrà essere mirata ad individuare come zone E2 quelle porzioni di territorio eventualmente interessate da fenomeni di scivolamento e colamento (fra queste, le aree a maggior acclività) per le quali il bosco contribuisce nell'azione di consolidamento, caratterizzate da qualità paesaggistico - ambientale particolarmente significativa da far ritenere prevalente la conservazione delle macchie arborate, piuttostochè la loro soppressione; nella ricognizione suaccennata gli elementi di riferimento per la salvaguardia degli ambienti di maggior valore ambientale sono rappresentati, fra gli altri, dalle formazioni prossime ai crinali, da quelle di vecchia origine, da eventuali riconcentrazioni di essenze di pregio autoctone ed endemiche, frammiste o meno ad esemplari di valore paesaggistico, da insiemi vegetazionali che seppur non dimensionalmente rilevanti, costituiscono per la loro localizzazione (ad esempio lungo i corsi d'acqua) anche un "arricchimento" delle qualità del territorio a vantaggio di una sua fruizione e di una sua immagine complessiva.
Risulta particolarmente importante e fondamentale, come già sottolineato, il ruolo ecologico svolto dalle fasce boscate laddove conservate senza particolari soluzioni di continuità, in grado quindi di favorire la conservazione degli habitat per fauna e flora.
Le Tavole della zonizzazione dovranno essere sottoposte quindi ad un adeguamento per dimostrare il rispetto delle condizioni suaccennate, adeguamento che deve essere finalizzato a delimitare correttamente e razionalmente le superfici da assoggettare ai tagli boscati non solo per rispettare le condizioni sopra descritte, ma anche per evitare che le nuove coltivazioni vitivinicole, comportando eccessive trasformazioni morfologiche al territorio collinare, possano di fatto far venir meno proprio una delle peculiarità dell'attività produttiva stessa, ossia la sua conduzione all'interno di ambiti dotati di qualificanti valori ambientali, storico - culturali e paesaggistici.E) Entro la delimitazione del progetto "Firmano Pulita", attualmente ricade solamente un ambito autorizzato ai fini estrattivi. Tale ambito risulta in scadenza il 24.05.2005 ed è oggetto di ripristino.
In accordo con le finalità del progetto menzionato, le zone D4 vanno pertanto stralciate ovvero riconosciute limitatamente al solo sedime interessato dalla autorizzazione succitata di prossima scadenza.F) A Gagliano, la perimetrazione della zona C1 va modificata ricomprendendo nel suo ambito la connessione stradale necessaria a raggiungere la viabilità esistente.
G) Per gli allevamenti superiori a 50 Uba individuati nella tav. 1.18a, ad eccezione delle fasce vincolate dei tre insediamenti posti nella parte più a sud del territorio comunale e di quelle dei due allevamenti richiamati alla riserva 1, la zonizzazione non rispetta il vincolo della L.R. 13/2000 art. 6, c. 26.
Con il P.R.G.C. si sono infatti introdotte, nel raggio di mt. 300, nuove zone residenziali.
Tali zone andranno pertanto stralciate, ripristinando l'azzonamento vigente. Per una più chiara gestione del piano, si suggerisce infine di riportare anche in zonizzazione i limiti di rispetto prescritti dalla L.R. 13/2000;H) la zona TV di Purgessimo andrà riperimetrata e contraddistinta con apposito simbolo grafico, secondo i criteri metodologici e le norme attuative del Piano di settore regionale (P.R.R.T.).
La delimitazione presente in zonizzazione, infatti, si riduce alla semplice riproposizione dello schema contenuto nel suddetto piano, per il recepimento del quale, al contrario, si renderà necessaria una diversa delimitazione sul P.R.G.C. anche considerando la dimensione territoriale prescritta in rapporto al numero dei canali assegnati;I) i limiti delle aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (vincoli paesaggistici), non tengono conto dell'art. 16 della L.R. 7/2001 e non rispecchiano i contenuti dell'elaborato predisposto dall'Amministrazione comunale in adempimento della legge stessa.
Al fine di poter desumere con certezza i limiti delle aree vincolate, la zonizzazione del P.R.G.C., come pure l'elaborato suddetto, dovranno essere adeguati e coordinati ovvero, nella zonizzazione citata, dovrà essere introdotta apposita specificazione di rinvio all'elaborato redatto ai sensi della L.R. 7/2001.Riserva 7) Norme tecniche di attuazione
Art. 4 - Campo di elasticità dei P.R.P.C.
Al p. 1, si richiamano gli "adattamenti perimetrici quale presupposto alla possibilità di variazione delle superfici territoriali".
Tale circostanza, riconducibile ad una forma di flessibilità va tuttavia esemplificata, non solo per poterne comprendere il campo di applicazione, ma anche per la necessità di sostenerla con adeguata motivazione.
I contenuti del presente articolo dovranno essere applicati ferme restando le disposizioni di cui all'All. E del P.R.G.C.Art. 7 - Classificazione degli interventi
- al p. 1.6, lett. q), il testo va adeguato all'art. 72 della L.R. 52/91;
- al p. 2.5, lett. a), il testo va integrato come da art. 66, c. 2, lett. a) della L.R. 52/91.
Art. 9 - Ambito del Centro storico del capoluogo
PROCEDURE DI ATTUAZIONE
All'ultimo alinea, si prevede di "migliorare le relazioni tra le varie parti della città, con particolare riguardo a quelle poste a nord e a sud della S.S. 54".
Poiché tali indirizzi sono rivolti alla formazione del P.R.P.C., necessitano di chiarezza circa il loro significato per rappresentare concretamente gli interventi mediante i quali poter raggiungere gli obiettivi prefissati.
Nella forma proposta, infatti, la norma adottata pare non facilmente sviluppabile nell'ambito della formazione del piano attuativo.Art. 9.1 - Zona A/A1
DESTINAZIONE D'USO ED INTERVENTI AMMESSI
Il P.R.G.C. ammette la ristrutturazione edilizia e gli interventi di nuova realizzazione (pertinenze, volumi tecnici).
Trattandosi di centro storico primario, si ritiene che le due categorie d'intervento debbano porre limiti ad una applicazione generalizzata della norma adottata; si ricorda infatti che la ristrutturazione edilizia potrebbe portare, se non diversamente regolamentata, a demolizioni totali (manifestando contrasti con gli obiettivi di zona), come la possibilità di realizzare accessori in forma diffusa, rischierebbe di alterare e compromettere parte degli elementi formali più significativi del tessuto esistente, fra i quali alcuni prospetti e le aree scoperte pertinenziali.
Al fine di fornire indicazioni più definite e mirate alla formazione del P.R.P.C. e, nello stesso tempo, determinare già a livello di P.R.G.C. talune prescrizioni a tutela della conservazione dell'edificato, la norma in esame dovrà essere modificata con il fine di evitare rischi di alterazioni sostanziali al patrimonio edilizio e all'assetto morfologico originario.Art. 9.3 - Zona A/B1
Art. 9.4 - Zona A/B2
Art. 11 - Zona A2/7
I parcheggi commerciali di relazione vanno dimensionati secondo il 60% della superficie di vendita, anzichè il 30% in applicazione dell'art. 22 del Regolamento di esecuzione della L.R. 8/99 (D.P.R. 21.05.2003, n. 0138/Pres.).Art. 11 - Zona A2/7
Art. 18 - Zona C1
Art. 19 - Zona O
Art. 20 - Zona T
AREE PER STANDARD URBANISTICI PER LA RESIDENZA.
Lo standard per i parcheggi di relazione va aumentato in accordo con il parametro (mq. 3,50/ab.), riportato nella tabella"Riepilogo superfici nuovi standard urbanistici totali" di cui all'Allegato "D - Dimensionamento abitativo e standard urbanistici" del P.R.G.C.Art. 12 - Zona BO
INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
Vanno indicate le circostanze e le motivazioni per le quali i volumi esistenti potrebbero beneficiare di un ampliamento in deroga del 30% fino ad un massimo di mc. 300.Art. 14 - Zona B2
INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
Il periodo " intervento di riqualificazione complessiva di tipo estetico di un intero fabbricato finalizzato ad un suo migliore inserimento nel contesto urbano ", va riproposto riconducendolo specificatamente ad uno o più tipi di intervento disciplinati dalla L.R. 52/91.Art. 19 - Zona O
Art. 23 - Zona H2
Art. 24 - Zona D2/H2
Art. 25 - Zona D3/H3
Si ammette il commercio al dettaglio di grande distribuzione e ne sono disciplinati i parcheggi secondo lo standard vigente.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 21.05.2003 n. 0138/Pres. (Regolamento attuativo della L.R. 8/99), la grande distribuzione deve essere oggetto di apposito piano di settore comunale e non può essere prevista dal P.R.G.C. in assenza di tale strumento.
Le norme in oggetto, pertanto, andranno modificate prevedendo espressamente l'inammissibilità di grandi strutture di vendita e dimensionando i parcheggi nei riguardi del commercio di vicinato e della media distribuzione.Art. 20 - Zona T
Gli indici urbanistici ed edilizi relativi all' "Area ex Caserma Miani" vanno ricondotti, per quanto riguarda la "RC max" e l'"H max", a quelli riportati nella "Scheda degli elementi invarianti dei P.R.P.C." allegata alle presenti norme.Art. 21 - Zona S
- Va disciplinato il "Verde di connettivo" di cui al p. 5.1;
- ai punti 5.3 e 5.4 per rispetto alle finalità dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 0126/95, andrà specificato l'uso a cui destinare (se necessari) i volumi di servizio previsti, nonché le " strutture complementari per un massimo del 10% della superficie complessiva".Art. 26 - Zona D1
Il testo non sempre riprende le disposizioni normative del vigente Piano Territoriale Infraregionale.
In particolare, le differenze riguardano l' "H max" e la distanza dai confini di proprietà; con gli "Altri elementi normativi" del P.R.G.C., inoltre, non vengono attribuiti al P.R.P.C., funzioni inerenti al trattamento delle aree scoperte e alla localizzazione del verde pubblico.
Il testo in esame non contiene infine le prescrizioni ritenute necessarie per superare le carenze riscontrate in sede di verifica di compatibilità (v. pag. 3, p. 2 dell'All. "B - Analisi sulle industrie").
L'articolo in oggetto andrà pertanto integrato e specificato al fine di superare i rilievi sopra evidenziati.Art. 27 - Zona D2
- 5. CONTENUTI DEL P.R.P.C.
Nel riferimento alla differenziazione delle altezze, la norma dovrà essere riproposta come da var. 28 al P.R.G.- 6. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
- L'indice di utilizzazione territoriale (I.U.T.) andrà definito e incluso fra le definizioni di cui all'art. 2; la percentuale del 50% del comparto andrà ridotta al 40% in accordo con la var. 28;
- fra le "Aree per standard", la "Superficie lotto" andrà corretta come da var. 28.
A titolo collaborativo, si segnala infine che a pag. 53 delle norme di attuazione, si richiamano i punti "e.1" ed "e.6", non contraddistinti nel testo.Art. 29 - Zona D4
Si ammettono le destinazioni connesse con l'attività estrattiva (p. "3. Destinazione d'uso").
Vanno quindi stralciate dagli interventi previsti al p. "4 Procedure di attuazione ed interventi ammessi", le attività di produzione di conglomerati bituminosi, di betonaggio, di vagliatura inerti, la posa di attrezzature per la lavorazione degli inerti ed il betonaggio, in quanto attività non necessariamente connesse all'autorizzazione estrattiva.
Si sottolinea inoltre che, in questo caso, la classificazione azzonativa a zona D4 è subordinata alla vigenza di autorizzazioni regionali, non potendo configurarsi come zona omogenea compatibile con le finalità di recupero agricolo e paesaggistico del progetto "Firmano pulita".
La presente riserva viene comunque formulata, fatte salve le determinazioni che verranno assunte a superamento della riserva 6, lett. E).Art. 30 - Zona E2
Art. 31 - Zona E4.1
Si prevede che l'eventuale riduzione della superficie boscata sia condizionata a forme compensative da concordare con Organi competenti (forestali).
Tale procedura dovrà tuttavia essere riferita ad estremi di legge anche in considerazione che, per i territori in esame, non vi è competenza regionale nella riduzione del bosco.Art. 30 - Zona E2
Fra gli indici, va prevista la distanza minima dalle strade, secondo le direttive del P.R.V.Art. 31 - Zona E4.1
- al p. 5.3 (pagg. 63-64), sono prescritti i criteri per la realizzazione dei vigneti.
Fra essi, non compare l'obbligo di conservare le aree boscate cacuminali e le fasce alberate lungo i rii e i corsi d'acqua ritenute necessarie a fini paesaggistici e utili alla conservazione degli habitat naturalistici, peraltro nel quadro di una valorizzazione degli ambiti produttivi collinari.
La norma adottata andrà pertanto integrata, coordinatamente alle motivazioni e alle determinazioni che verranno assunte a superamento della riserva 6, lett. D);
- al sottotitolo "e) Restituzione agricola", si richiamano i fondi " in via di colonizzazione naturale da parte del bosco ".
Tale norma dovrà essere riformulata anche per precisare se tali circostanze comportino o meno l'applicazione del vincolo paesaggistico.
Si ricorda che per definizione di bosco e di aree da non considerarsi tali, va fatto riferimento all'Allegato del D.P.R. 12.02.2003, n. 032 (Regolamento attuativo della L.R. 20/2000).Art. 31 - Zona E4.1 (p. 5.4 e p. 7)
Art. 33 - Zona E4.3 (p. 5.3 e p. 8)
- Si richiama il rispetto di una "tabella" per le distanze nei riguardi di ricoveri di animali.
La tabella, non risulta allegata al P.R.G.C.;
- si disciplinano gli allevamenti zootecnici.
Va precisato normativamente se l'ambito di applicazione di tale disposizione sia limitato agli insediamenti superiori a 50 u.b.a. oppure riguardi tutti gli allevamenti del territorio comunale.Art. 32 - Zona E4.2
Al p. 4 (Procedure di attuazione ed interventi ammessi), si vietano "i movimenti di terra e le alterazioni della morfologia del suolo ad eccezione di quelle necessarie al mantenimento dell'attività agricola in atto";
l'efficacia di tale prescrizione richiede però espressamente una calibratura poiché ai punti 5.1 e 5.2 sono invece consentiti interventi di ampliamento sui volumi esistenti (a meno che gli stessi non vengano intesi dal P.R.G.C. esclusivamente entro gli attuali limiti di inviluppo).Art. 37 - A.R.I.A. n. 17
- Il P.R.G.C. prescrive che l'A.R.I.A., ad esclusione della parte ricadente nel centro storico, si attui per intervento diretto.
La normativa relativa alla zona E.4.2, anch'essa ricompresa nell'A.R.I.A., prevede tuttavia la formazione del P.R.P.C..
In via generale, e non solo per il caso summenzionato, si ritiene necessario che il P.R.G.C. prescriva espressamente, a seconda dei casi, la prevalenza o meno delle norme del presente articolo rispetto a quelle delle norme di zona;
- vista l'importanza paesaggistica del fiume Natisone, è necessario che il recepimento nel P.R.G.C. dei contenuti e delle finalità del Documento tecnico, allegato al D.P.G.R. istitutivo dell'A.R.I.A., avvenga senza consentire l'attuazione di interventi in grado di produrre modificazioni sostanziali al sistema ambientale delimitato.
Per questo si ritiene che la norma adottata debba essere modificata e integrata per:
· stabilire la localizzazione di eventuali infrastrutture e servizi a rete, purchè necessarie, prevedendo altresì le opere di mitigazione;
· condizionare l'ampliamento di edifici esistenti alle sole esigenze igienico-funzionali;
· riproporre in altra forma, poiché di incerta comprensione, quanto contenuto al p. "7 - Altri elementi normativi". Infatti la realizzazione di aree di prato stabile o di coltura agraria richiederebbe sicuramente, al contrario di quanto riportato nella norma, la lavorazione del suolo; inoltre i richiami alla "base della pianta arborea principale" e al "perimetro delle attuali superfici boscate e delle fasce arboree esistenti " non risultano elementi sufficienti per attribuire certezza alla norma, perlomeno nel campo di applicazione della L.R. 52/91.
La disposizione in esame, infine, non precisa se tali interventi siano a carico dei soggetti privati o dell'Ente pubblico.Art. 38 - Bosco Romagno
Il P.R.G.C. prevede l'attuazione diretta. Al p. "2. Obiettivi di progetto", si rinvia ad una possibile fase di integrazione e approfondimento del vigente piano particolareggiato, in forma coordinata con i Comuni di Corno di Rosazzo e Prepotto.
Vanno pertanto precisate le fattispecie per le quali ricorra l'obbligo di formazione del P.R.P.C.o la possibilità dell'attuazione in forma diretta.Art. 39 - Cava di Vernasso
4. Procedure di attuazione ed interventi annessi
Il testo va integrato, introducendo contenuti, indici, parametri, indispensabili alla regolamentazione delle opere in progetto e alla formazione del P.R.P.C. nella parte B.
Pertanto andranno precisati limiti volumetrici, distanze minime, altezze massime, tipologie edilizie, schemi organizzativi funzionali prevalentemente mirati al recupero degli edifici esistenti.Art. 40 - Piano di ripristino "Firmano pulita"
- al p. 2, vanno corretti gli estremi della deliberazione della Giunta regionale di riferimento;
- al p. 5, va stralciata la possibilità di ottenere autorizzazioni per nuove cave e discariche, anche in presenza di P.R.P.C.
La presente riserva è formulata, fatte salve le determinazioni che verranno assunte a superamento delle riserve 6, lett. E) e n. 7, art. 29.Art. 41 - Zona TV
al p. 5, va disciplinata la distanza di rispetto ai sensi delle norme del Piano regionale della radiodiffusione televisiva;Art. 45 - Norme specifiche per ambiti sottoposti a tutela al D.Lgs. 42/2004
- nell'elencazione dei corsi d'acqua pubblici, va introdotto anche il "Rio di Vernasso", n. 551;
- al p. 4), va precisato che la consistenza e il limite dell'area boscata, in quanto fattore dinamico, andranno comunque verificati al momento dell'esecuzione degli interventi.
Tale verifica dovrà avvenire nel rispetto delle definizioni della L.R. 22/82 e successive modifiche e integrazioni.Art. 46 - Infrastrutture
al testo corrispondente alla lett. a), ultima riga, si precisa che " la viabilità di progetto non costituisce vincolo preordinato all'esproprio".
L'applicazione di tale norma dovrà essere espressamente riferita ai soli casi di ipotesi localizzative per le quali in zonizzazione si riporti la fascia di inedificabilità sovrapposta alla campitura di base.
Sull'argomento si rinvia comunque alla specifica riserva 6, lett. A).Art. 47 - Limiti di rispetto
G) Elettrodotti
In sostituzione del D.P.C.M. 23.04.1992, va richiamato il D.P.C.M. 08.07.2003.
Art. 48 - Reti e impianti tecnologici
- al p. 2, va soppresso il riferimento alla zona "H3", in quanto non presente in zonizzazione;
- al p. 5, si richiede, in attesa dell'entrata in vigore di specifiche disposizioni regionali di settore, di tradurre in norma gli indirizzi per la progettazione di stazioni per la telefonia cellulare, già inviati ai Comuni della Regione in data 07.12.2000, dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale;Art. 49 - Disposizioni per la regolamentazione degli accessi
ai sensi della tab. 1 allegata al Piano regionale della viabilità (P.R.V.), le prescrizioni in materia di accessi dovranno essere estese anche alle zone soggette a piano attuativo, fatta eccezione per le sole zone A.Art. 50 - Deroghe per edifici in zona impropria
al p. "4. Norme particolari", (ultime due righe), è ammesso il cambio d'uso, per funzioni recettive.
Affinché tali modifiche possano comunque essere compatibili con l'attuale zona in cui ricadono, la norma adottata dovrà porre condizioni e limitazioni al suddetto cambio d'uso: diversamente, si renderebbe necessario valutare la possibilità di procedere anche ad una modifica di zona. Il Comune dovrà pertanto introdurre i limiti della deroga proposta e subordinare al rispetto di specifiche condizioni gli interventi in progetto.Art. 51 - Abaco degli elementi tipologici, architettonici, dei criteri costruttivi e dei materiali
a) Caratteristiche generali
per un'applicazione certa della norma ed in considerazione della forma utilizzata nell'esposizione dell'articolo, vanno indicate le prescrizioni effettive alle quali riferirsi nella realizzazione delle opere.
Dal testo adottato, pare di poter attribuire un'efficacia normativa alla Sez. C), ed una funzione di indirizzo e di riferimento alle Sezioni A) e B).Art. 53 - Norme di salvaguardia ambientale
in zonizzazione non sono presenti "aree percorse dal fuoco", inserite invece negli elaborati di analisi.
La norma in oggetto va quindi correlata con i contenuti cartografici, riportando nell'azzonamento i perimetri delle superfici interessate da incendi.Art. 56 - Deroghe ex art. 41 della L.R. 52/91
Il testo corrispondente alla lett. b), ultima riga, va adeguato a quello della L.R. 52/91.Schede degli elementi invarianti dei P.R.P.C.
- Schede generali di Rubignacco e di Grupignano: due dei perimetri dei P.R.P.C. non coincidono con quelli in zonizzazione;
- schede zona CO a Rubignacco (mq. 24.662) e a Sanguarzo: l'indice "RC max" va ricondotto a quello delle norme di zona;
- schede zona CO a Ribignacco (mq. 19.115) e zona A2/7 di Grupignano: il perimetro del P.R.P.C. non coincide con quello in zonizzazione;
- schede zone C1 di Grupignano: l'indice "RC max" va ricondotto a quello delle norme di zona; va inoltre indicata la modalità attuativa per la realizzazione della tratta stradale di confine tra i due comparti, precisando se la stessa risulti a carico dei lottizzanti del primo P.R.P.C. ovvero del secondo;
- scheda zona D2/H2, località S. Gallo: il perimetro, incongruamente, interessa oltre a tale zona, anche l'ambito D3/H3.Fra le schede allegate, non figurano quelle della zona O e della zona B1/O, pur riconosciute elementi strutturali del sistema insediativo; allo stesso tempo non rientra, fra gli elaborati del piano, la scheda relativa alla zona T della ex Fornace in cui il P.R.G.C. prevede il recupero di manufatti di interesse storico in armonia con il valore e il vincolo paesaggistico-ambientale dell'ambito.
Si sottolinea che tutti i rilievi suesposti vengono formulati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte a superamento delle precedenti riserve contenute nella presente relazione istruttoria.
Riserva 8) Relazione di flessibilità
Pag. 9: si ammette l'estensione sino al 10% della vigente zona D2.
Tale ampliamento non risulta tuttavia subordinato ad alcuna condizione se non quella di rispettare il limite territoriale indicato nel piano struttura. E' noto che la previsione di tale zona industriale in fase di predisposizione della precedente specifica variante (n. 28) ha richiesto approfondite argomentazioni in ordine al fabbisogno e dimensionamento, alla viabilità, alla qualità dell'insediamento, alla tutela dell''aria e del suolo, al rispetto degli elementi delle aree naturalistiche (S.I.C.) e degli ambiti agricoli di contorno, seppur non ricadendo in aree con vincolo paesaggistico.
Tali elementi, unitamente allo stato di attuazione e al riscontro di un elevato grado di saturazione delle aree D2 vigenti, dovranno essere posti alla base della flessibilità e tradotti in norma, quali condizioni agli eventuali ulteriori ampliamenti della zona produttiva.
La dimostrazione delle necessità degli ampliamenti va vista e relazionata, anche con il P.U.R.G., che pone limiti dimensionali alla consistenza delle aree produttive.
Lo stesso art. 30 della L.R. 52/91 prescrive espressamente una motivazione alla previsione della flessibilità di piano.
Si ricorda anche che la relazione di incidenza predisposta in allegato alla variante n. 28 e al P.R.G.C., già sottolinea soglie di attenzione nei riguardi del contesto ambientale interessato, anche in rapporto alla dimensione territoriale dell'intervento. Per questo la valutazione d'incidenza prescrive di sottoporre le nuove previsioni alla suddetta procedura.
Peraltro, la conservazione delle aree agricole tra la previsione vigente e l'ambito S.I.C. e del Natisone pare una soluzione ottimale a garantire la tutela della aree naturalistiche dagli interventi di urbanizzazione.
Le norme adottate dovranno pertanto essere modificate al fine di superare i rilievi summenzionati.
Si richiede infine una definizione della flessibilità normativa, più circostanziata e motivata laddove il P.R.G.C. prevede genericamente la modificabilità " per garantire la corretta occupazione delle aree ".
Pag. 10: la parte relativa alle zone D2/H2 e D3/H3 va modificata ovvero stralciata per effetto delle determinazioni che si assumeranno a superamento delle riserve sul piano struttura e alla zonizzazione.
Pag. 11: si acconsente all'individuazione di nuovi comparti di zona H2 in sostituzione di quelli indicati dal P.R.G.C.
Il piano non prescrive modalità, presupposti e condizioni per attuare la previsione di cui sopra.
Nulla si dice in ordine alla possibile individuazione di nuovi siti da destinare a zone commerciali, nonostante tali localizzazioni debbano conseguire da valutazioni e verifiche di compatibilità a diversi livelli, primo fra i quali quella della viabilità e delle dimensioni territoriali (L.R. 8/99).
La norma in esame, così come adottata, richiede pertanto una riformulazione.
Pag. 12: nell'ambito fluviale del Natisone, il P.R.G.C. ammette la flessibilità normativa.
Tale norma andrà stralciata in quanto in contrasto con le disposizioni del documento tecnico di indirizzo allegato al decreto istitutivo dell'A.R.I.A. (D.P.G.R. 06.02.2001, n. 031/Pres.).Tutto ciò premesso,
ESPRIME IL PARERE di proporre alla Giunta regionale, sul Piano regolatore generale comunale di adeguamento alla L.R. 52/1991, adottato dal Comune di Cividale del Friuli con delibera consiliare n. 28 del 11.11.2004, per le motivazioni esposte nel presente documento che qui si intendono integralmente richiamate, la formulazione delle riserve vincolanti ai sensi dell'art. 32, co. 4 della L.R. 52/1991, che in appresso si sintetizzano. Resta fermo che l'applicazione delle stesse, andrà effettuata tenendo a mente le ragioni precedentemente esposte nel presente documento.
Riserva 1) - Attuazione del piano vigente e vincoli del P.R.G.C.
- Riconoscere la vigenza di piani attuativi esistenti ai sensi della L.R. 1/2004;
- correggere e completare le informazioni e l'individuazione dei vincoli paesaggistici, presenti nella Tav. di analisi 1.18a;
- stralciare la fascia di rispetto circostante agli allevamenti industriali ricadente nel territorio montano, ai sensi del c. 27, art. 6, della L.R. 13/2000.Riserva 2) - Fabbisogno, dimensionamento e capacità insediativa
- Aggiornare i dati relativi agli aspetti demografici e alle abitazioni esistenti, riverificare il calcolo del fabbisogno e dimostrare conseguentemente l'idoneità del dimensionamento, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi del D.P.G.R. n. 0126/95.
Riserva 3) - Reiterazione dei vincoli espropriativi e programma di attuazione
- Indicare espressamente nel P.R.G.C. l'impegno del Comune a corrispondere gli indennizzi per i casi di reiterazione dei vincoli;
- predisporre il programma di attuazione ai sensi dell'art. 30 della L.R. 52/91.Riserva 4) - Analisi delle attività produttive esistenti
- Riesaminare e riclassificare all'occorrenza le situazioni azzonative di quelle attività per le quali, pur in presenza della riconferma operata dal piano, si ritiene sussistano contrasti con l'art. 37 e l'allegato A del P.U.R.G.; introdurre nel P.R.G.C. le schede esplicative degli insediamenti produttivi zootecnici.
Riserva 5) - Piano struttura e obiettivi del P.R.G.C.
- Rielaborare la proposta inerente alla viabilità, producendo elementi giustificativi di supporto attinenti alla consistenza del traffico attuale e alla necessità di superare punti di conflitto nella rete esistente; la rielaborazione citata è inoltre mirata ad individuare soluzioni alternative, atte ad evitare qualsiasi interferenza con gli aspetti paesaggistici, naturalistici e morfologici del territorio comunale, primo fra i quali l'ambito di forra del Natisone.
L'adeguamento del P.R.G.C. è richiesto anche nel rispetto del piano regionale di settore (P.R.V.);
- ridefinire alcune delle aree produttive artigianali, industriali, commerciali sotto il profilo della localizzazione e della consistenza dimensionale per una rispondenza ai criteri e alle direttive del P.U.R.G., nonché alle vigenti disposizioni del settore commerciale.Riserva 6) - Zonizzazione
- Individuare la viabilità di progetto coerentemente alla normativa del P.R.V.;
- limitatamente ad alcuni lotti, conservare nel centro storico la zonizzazione del P.R.P.C. vigente in quanto più rispettosa delle finalità di salvaguardia dei valori presenti;
- modificare le perimetrazioni di alcune aree produttive, fra l'altro in coerenza con quanto già rilevato nei riguardi dei contenuti del piano struttura e secondo disposizioni normative sovraordinate;
- adeguare i perimetri delle zone E2 avendo riscontrato nel territorio comunale la presenza di aree boscate non ricomprese dal P.R.G.C. in zona propria, ma in ambito E4;
- adeguare la zonizzazione per quanto riguarda i territori compresi entro il perimetro del progetto "Firmano Pulita", non più destinati ad attività estrattiva;
- ricomprendere nella perimetrazione della zona C1 di Gagliano la viabilità di accesso;
- stralciare dai territori ricadenti entro i 300 mt. di raggio dagli allevamenti industriali (c. 26, art. 6 della L.R. 13/2000) le nuove zone residenziali introdotte;
- perimetrare la zona TV secondo le norme di attuazione del piano regionale di settore;
- adeguare la zonizzazione per quanto attiene i limiti dei vincoli paesaggistici, raccordandola con l'elaborato predisposto ai sensi dell'art. 16 della L.R. 7/2001.Riserva 7) Norme di attuazione
- Modificare il testo degli articoli normativi e i contenuti delle schede relative ai P.R.P.C. trattati in precedenza nella presente relazione istruttoria, per adeguarli a norme di legge, a disposizioni sovraordinate e per assicurare, attraverso la loro applicazione, la tutela degli elementi paesaggistici; predisporre le schede mancanti relative alle zone B1/O, O e T.
Riserva 8) Flessibilità
- Introdurre, ai sensi della L.R. 52/91, motivazioni e condizioni per la modificabilità di alcuni ambiti e prescrivere per l' A.R.I.A. l'inapplicabilità della flessibilità (D.P.G.R. n. 031/Pres. del 06.02.2001);
- adeguare il testo per effetto delle modificazioni che si apporteranno a superamento delle riserve precedenti.Il presente parere viene reso in n.ro tre originali.
F.to dott. Dario Danese
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