dossier piano regolatore

 

variante n°28 al PRGC di Cividale:
le osservazioni di
Rinascita - PRC

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Al Signor Sindaco del Comune di Cividale del Friuli

oggetto: osservazioni alla Variante n. 28 al Piano Regolatore Generale, ex art. 32 L. R. 52/91 e succ. modifiche e integrazioni.

Il sottoscritto Pinto Domenico, nato a Udine il 18.03.1961, residente in Cividale del Friuli, via ...,

- visti i contenuti e la relazione illustrativa della Variante n. 28 al Piano Regolatore Generale di cui all'oggetto, nonché le risultanze del dibattito e della deliberazione consiliare n. 22 del 17.04.2003, formula le seguenti

osservazioni

A - nel merito:
A1. l'area oggetto della variante n. 28 è situata in prospicienza alla zona industriale D1 in modo da determinare il fiancheggiamento della ss54 su entrambi i lati. Verrà a determinarsi così un notevole condizionamento paesaggistico su quella che storicamente è stata considerata la via d'accesso principale alla Città di Cividale del Friuli. In particolare, la chiusura della strada entro due fronti di un edificato di scarsa qualità architettonica, qual è quella che caratterizza le strutture destinate a usi produttivi, determinerà la percezione di un attraversamento "in trincea". Percezione verosimilmente acuita, stando all'indicazione progettuale, così come è delineata nelle tavole a corredo della relazione tecnica dei professionisti, che prevede l'erezione di un terrapieno a fianco della ss54 sul lato del perimetro della nuova area D2 parallelo alla strada, che si dovrebbe snodare per buona parte del tratto fra le due rotatorie, con un'altezza di m 3 sul piano stradale. La linea dell'orizzonte verso est e sud-est sarà interrotta o addirittura esclusa alla vista e l'arco digradante delle montagne e delle colline cesserà di caratterizzare il panorama da quel punto. Si dubita, inoltre, che il richiamo alla cura e alla qualità dell'edificato, espresso in termini di mera proposta nella relazione tecnica, sia atto "a garantire la permeabilità visiva dell'intera area privilegiando il mantenimento del cono di visuale lungo la ssS4, con il ricorso ad opportune norme di assetto che consentano quote edilizie differenziate in ragione della distanza dalla ss54 stessa", perché intimamente contraddittorio con la decisione che sta alla base della variante e con la specificità dell'intervento. Ulteriormente turbato risulterà l'approccio alla Città, già deteriorato dalla percorrenza dell'avvallamento ricompresso nella rotatoria in località Grupignano, che condiziona la vista del Cimitero monumentale. Si segnala, per inciso, come la soluzione del terrapieno di cui sopra possa configurarsi come un modo per eludere il problema dello smaltimento dei materiali risultanti dalla movimentazione della terra e dagli scavi per la realizzazione di capannoni, strade e altre opere ricomprese nelle specificità di una zona per insediamenti produttivi.
Si rileva dunque come la scelta della dislocazione dell'area D2 sia in contrasto con parametri urbanistici a tutela degli aspetti paesaggistici;
A2. l'area individuata per l'insediamento è definita "di scarso pregio, ghiaiosa" nelle parole del Sindaco, così come riportate nel verbale della seduta del Consiglio comunale del 17.04.2003, e un tanto trova riscontro nella relazione tecnica dei professionisti, la quale nota come l'area non sia soggetta a vincoli ambientali, urbanistici o idrogeologici. Nel sottolineare come pressoché tutta l'estensione della cosiddetta pianura friulana, essendo di prevalente natura alluvionale, sia caratterizzata da terreno ghiaioso, si rileva l'importanza paesaggistica e ambientale dell'area, ancorché non soggetta a vincolo, in forza delle caratteristiche morfologiche del terreno, digradante verso il fiume Natisone e da considerarsi parte integrante di un sistema ecologico. Si deduce inoltre dalla relazione tecnica che i siti in esame risultano "pianeggianti con pendenze medie tra il 5% e 7%". Il che lascia intendere la necessità di rettificare le pendenze disfunzionali all'insediamento produttivo, attraverso un intervento di livellamento del terreno, per conferirgli le caratteristiche funzionali più idonee alla bisogna. Si rileva come detta necessità di rettificazione del terreno sia condizionante per un eventuale futuro ripristino e sia dirompente rispetto all'istanza di conservazione della qualità ambientale che tanto diffusamente viene richiamata nella relazione. A questo proposito, è significativo notare come nello stesso documento si prescriva "la creazione di una struttura di spazi a verde sia con funzione di valorizzazione paesaggistica che di mascheramento, di barriera antirumore, di arredo e di qualificazione spaziale; per tale ragione sono previste ampie aree a verde, in prossimità delle rotatorie e lungo il tratto della ssS4 delimitato da queste. In particolare per quest'ultimo sistema individuato con la dicitura di "Verde di filtro ambientale", è prevista una progettazione specifica di insieme che coniughi la necessità di una funzione schermante con quella della valorizzazione, in senso paesaggistico, dei coni ottici verso l'orizzonte montano che racchiude Cividale, valutando l'opportunità di fare anche ricorso alla modellazione del terreno". Qui si fa riferimento a una "modellazione del terreno" quale strumento di valorizzazione della qualità ambientale, ma si tratta dell'applicazione dello stesso principio che interviene per la rettificazione di cui sopra: la volontà-necessità di intervenire sull'ambiente per piegarlo alle necessità produttive, in una dimensione in cui il richiamo della salvaguardia dell'ambiente finisce per essere un orpello retorico, atto a pacificare la sensibilità ecologista su un piano psicologico, per così dire, mentre la sostanza sta nella necessità di manipolare l'ambiente in forza di una volontà che da economica si fa politica.
Si sottolinea dunque l'inefficacia e piuttosto la dannosità dell'intervento in termini di salvaguardia ambientale, laddove si evince un atteggiamento di completa noncuranza rispetto al mantenimento delle caratteristiche morfologiche del terreno;
A3. si nota come nel documento a corredo della variante n. 28 "Norme di attuazione", al punto "c" - "destinazione d'uso", si preveda: "1. attività industriali e artigianali, ivi compresi gli uffici, il deposito e l'esposizione dei prodotti ditali attività. È consentita anche la funzione mista industriale/artigianale e commerciale a condizione che la vendita sia limitata ai prodotti provenienti dall'insediamento produttivo connesso e a quelli di provenienza anche esterna, purché integrativi e similari del settore specifico; in tal caso l'attività commerciale deve essere inferiore a 400 mq di superficie di vendita, ferme le condizioni della normativa sul commercio in quanto applicabile ai sensi della L.R. 52/91 e succ. integrazioni […] 3. magazzini e depositi anche non connessi all'attività produttiva ed empori per l'edilizia, con una superficie commerciale, riferita ad ogni singola attività, non sup. a 200 mq […] 5. autotrasporti 6. servizi e attrezzature connessi alle singole attività produttive (verde pubblico di filtro ambientale, mensa, infermeria, attrezzature sportive, verde attrezzato, sportelli bancari, impianti tecnologici, stazioni di rifornimento carburante, parcheggi di relazione etc.)". Si deduce da un tanto che di fatto la nuova zona artigianale potrà ospitare attività commerciali di natura diversa, per quanto connessa con le tipologie indicate dalla normativa, e di provenienza allogena rispetto alla produzione locale. Si rileva come una normativa siffatta abbia elementi atti all'introduzione surrettizia di una destinazione d'uso diversa rispetto ai termini ufficiali in base ai quali si propone la variante n. 28. Si nota altresì come sia richiamata nella normativa la voce "autotrasporti", che non ne specifica la funzionalità, lasciando indecisa la questione dell'eventuale utilizzo di un'area interna alla zona D2 ai fini di rimessaggio di mezzi adibiti al trasporto pubblico di persone. Si rileva che un'area per il rimessaggio delle autocorriere è stata istituita con la variante n. 29;
A4. si nota come nella relazione tecnica siano forniti dati presuntivi sul carico del traffico veicolare nella zona, sottolineandone nel contempo la contiguità con lo scalo ferroviario. Si rileva da un lato che detta contiguità non è tale da alleviare i carichi di traffico, rendendosi necessario un consistente e continuo trasporto delle merci verso e dallo scalo, con attraversamento e conseguente impegno della ss54; dall'altro che le caratteristiche della zona D2, che, come sottolineato al punto precedente, contemplano l'esercizio di attività emporiali e commerciali, sono tali da lasciare supporre un incremento del traffico ben oltre i limiti indicati nella relazione. Si rileva come un incremento del traffico veicolare in incidenza sulla ss54, quand'anche restasse nei limiti previsionali indicati, costituirebbe un aggravio molto rilevante di una situazione già critica, in assenza peraltro di progetti, sia pure a medio-breve termine, per la risoluzione di un problema già notevole allo stato attuale. Si rileva come la costituzione della nuova zona artigianale D2 avvenga in assenza di un approfondito studio della viabilità che consenta di prevedere e di razionalizzare i flussi di traffico, togliendo a questa realizzazione un orizzonte progettuale complessivo di più ampio, quanto necessario, respiro;

B - nel metodo:
B1. si nota come la variante n. 28 sia conseguente a un assunto che la Giunta Municipale ha fatto proprio con delibera n. 145/2001, la quale a sua volta è conseguente alla delibera della Giunta Municipale n. 463/2000, stabilendo la necessità di individuazione sul territorio di una zona idonea da destinare a insediamenti produttivi. Si rileva come tale assunto sia fondativo di una volontà politica, la quale deve essere stata determinata dalla ricezione di indicazioni provenienti dalle realtà economiche un uno con l'avviamento di un'analisi delle prospettive di sviluppo del territorio, da contemperare con le istanze del comune interesse. Quanto alle condizioni nelle quali si sono espresse la istanze dei soggetti economici recepite dall'Amministrazione Comunale, si rimanda al successivo punto B4.
Qui si rileva come la volontà politica di cui si tratta si riconosca nei termini di una relazione tecnica che, a puntello argomentativo della necessità della variante n. 28, adduce ipotesi di sviluppo economico che risultano poco convincenti, essendo basate su dati analitici e previsionali di origine governativa ampiamente smentiti dalla realtà, laddove risulta piuttosto difficile valutare gli elementi di una crisi economica che, dietro gli aspetti congiunturali evocati nel riferimento alla "fase di rallentamento della crescita economica vissuta a livello mondiale e nazionale nel corso del 2001", presenta aspetti strutturali riconosciuti da più parti. Si ricorda come sia in corso di redazione la variante generale al P.R.G.C., sul cui sfondo va riconosciuto e valutato tutto il peso di una decisione politica che stabilisce l'estensione, l'ubicazione e la tipologia della zona D2, con le caratteristiche di duttilità che a quella zona si attribuiscono, così come sopra richiamate: si rimarca dunque il carattere politico che travalica gli elementi di reale necessità sia della variante quale strumento di corretta amministrazione nel contesto dato sia della dislocazione dell'area individuata, come risulterà chiaro al successivo punto B4;
B2. si nota come la relazione tecnica riconosca la compatibilità della zona D2 in base a alcune considerazioni, proposte in numero di 13, fra le quali, al punto 12, che "l'area non è soggetta a vincoli o servitù militari. Con il futuro superamento dei vincoli di interesse militare nella zona ex Polveriera a margine dell'area, si può determinare la previsione di una ulteriore zona di espansione produttiva verso sud". Si nota altresì che in altro luogo (p. 10 della relazione tecnica), laddove si formulano alcune proposte in ordine all'utilizzazione del suolo e all'edificazione, fornendo indicazioni sull'utilizzo della viabilità, si parla della "possibilità di garantire una futura espansione verso est". Si rileva come su questo tema il dispositivo tecnico si offra a una lettura ambigua, alludendo a possibilità che oggi, in assenza del nuovo strumento urbanistico, perché in corso di redazione da parte degli stessi professionisti che hanno elaborato la relazione qui in oggetto, possono essere considerate per un verso come l'evocazione di una mera eventualità, ma anche, per altro verso e in modo più cogente, come un'indicazione più puntuale, ancorché sfumata, circa le previsioni contemplate nel nuovo P.R.G.C., tale da determinare anche eventuali fenomeni di speculazione. Si sottolineano dunque, a margine, elementi di scorrettezza che si palesano nel coincidente incarico ai medesimi professionisti di redazione della variante in oggetto e della redazione della variante generale del P.R.G.C., stante le segretezza dei contenuti della redigenda variante generale del P.R.G.C., che qui si lasciano peraltro intravedere, la cui conoscenza è esclusiva dei professionisti e della Giunta Municipale per motivi che si dicono di garanzia;
B3. si nota come la relazione tecnica demandi alla formulazione di un P.R.P.C. "di iniziativa pubblica o privata" la progettazione e la realizzazione della zona D2. Si rileva come ciò apra la possibilità di un disimpegno da parte del Comune su un tema di grande rilevanza, quale quello della gestione e della cura del territorio, e ciò proprio in corrispondenza di una variante di importanza decisiva. Laddove l'importanza è da intendersi sia in senso soggettivo, per la scelta politica dell'Amministrazione di adire lo strumento della variante di Piano, sia in senso oggettivo, per i traumi che la variante n. 28 causerà su un territorio già pesantemente segnato. Si paventa altresì, in mancanza di un controllo diretto e puntuale della parte pubblica sulla progettazione, l'affermarsi di un disinteresse per la qualità architettonica, oltre che urbanistica, del futuro edificato, quale matrice di un'ennesima violazione del diritto del cittadino alla qualità urbanistica e architettonica;
B4. si rileva come l'approvazione della variante n. 28 nella seduta del Consiglio Comunale del 17.04.2003, di cui alla deliberazione n. 22, sia avvenuta in un contesto condizionato da alcuni fattori, che di seguito riassumo in due punti. a) Della Giunta Municipale fanno parte la dott.ssa Bernardi Daniela e il sig. Miani Elia, i quali risultano ricoprire, perlomeno e sicuramente al momento dell'approvazione della variante n. 28 in Giunta e in Consiglio Comunale, cariche all'interno di associazioni artigiane di categoria, la dott.ssa Bernardi essendo membro della Giunta esecutiva dell'Unione Artigiani e Piccole Imprese Confartigianato, il sig. Miani essendo Vice Capo provinciale di categoria della U.A.F. di Udine e componente del Direttivo Mandamentale della U.A.F. di Cividale del Friuli, Valli del Natisone e del Torre. Si nota altresì come della Giunta esecutiva dell'Unione Artigiani e Piccole Imprese Confartigianato risulti membro il sig. Laurino Mario, che riveste altresì la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Artigiano e Piccole Imprese di Cividale - Società consortile a responsabilità limitata, che all'atto dell'approvazione della variante n. 28 da parte del Consiglio Comunale aveva già acquistato circa 40 dei 50 ettari di terreno nella zona ricompresa nella D2. b) Il Consigliere comunale e capogruppo di "Ora si lavora", avv. Monai Carlo, è membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Artigiano e Piccole Imprese di Cividale - Società consortile a responsabilità limitata.
Quanto al punto a): la posizione della dott.ssa Bernardi è tale da indicare l'ipotesi di un conflitto delle cariche e delle funzioni che ricopre. È bensì vero che ella non ha diritto di voto nel Consiglio Comunale, in quanto assessore esterno, ma è vero che in veste di assessore è intervenuta nel dibattito consiliare, come testimoniato nei verbali, apportando elementi argomentativi a sostegno della variante n. 28 in votazione e dunque contribuendo al processo di convincimento e di condivisione sfociato poi nel voto favorevole della maggioranza. E è altrettanto vero che la dott.ssa Bernardi partecipa quale membro effettivo e con diritto di voto ai lavori della Giunta Municipale: è plausibile ritenere che, quale sostenitrice e interprete di istanze di categoria, e nella fattispecie della categoria produttiva beneficiaria della variante n. 28, ella non si sia trovata nella condizione migliore per formulare un giudizio scevro da influenze e totalmente improntato al perseguimento dell'interesse comune. In tale senso la posizione di membro della Giunta esecutiva dell'Unione Artigiani e Piccole Imprese Confartigianato, condivisa con il sig. Laurino Mario, rappresentante di un interesse costituito e diretto interessato all'approvazione della variante n. 28, risulta viziata da un sospetto di incompatibilità e di conflitto di interessi che, quando non fosse individuabile sulla base delle leggi in vigore, appare netto sotto il profilo politico. Un vizio di natura simile è rilevabile anche nella posizione dell'assessore Miani Elia, il quale ha peraltro espresso voto favorevole in Consiglio Comunale alla deliberazione n. 22 del 17.04.2003, che adotta la variante n. 28. L'assessore Miani ricopre cariche direttive in un'associazione artigianale di categoria, diversa sotto il profilo istituzionale, oltre che per il ruolo e per il peso della U. A. F. rispetto all'Unione Artigiani e Piccole Imprese Confartigianato, ma appare evidente che anche nel suo caso sia rilevabile la fattispecie della rappresentanza di interessi costituiti in contemporanea con l'esercizio di un pubblico ufficio.
Quanto al punto b): il Consigliere Monai non ha partecipato alla discussione e al voto in merito alla variante n. 28, come risulta dagli atti, ma la sua posizione va considerata alla luce di un lavoro politico di mediazione che si è dipanato nel tempo e che nel Consiglio Comunale ha trovato un approdo, per esempio nel voto favorevole del Consigliere del gruppo "Ora si Lavora" presente in aula durante la seduta del 17.04.2003. Se non si può parlare di patente conflitto di interessi, si deve tuttavia rilevare in questo caso la condivisione da parte di una forza di minoranza delle proposte della Giunta Municipale, di cui fanno parte esponenti della categoria beneficiata dalla deliberazione n. 22. Si devono constatare i termini di una connivenza politica, perlomeno, fra persone che, anche nel loro ruolo istituzionale, a vario titolo sono rappresentanti di interessi precisi e costituiti. Si rileva dunque come, pur volendo considerare perfettamente salva la forma nel rispetto del dettato della legge, la deliberazione n. 22 sia giunta al voto consiliare in un contesto condizionato da interessi convergenti che si sono composti in un atto politico su cui grava il sospetto della non preminenza dell'interesse pubblico.

Cividale del Friuli, 3 novembre 2003

il Consigliere Comunale
Domenico Pinto

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