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dossier palazzetto
polifunzionale

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il project financing:
nuova frontiera delle privatizzazioni

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Il comune di Cividale, fra i primi in Italia, ha fatto ricorso al project financing per la realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport. Un'opera il cui costo si avvicina agli 11 miliardi di cui circa la metà a carico della SACAIM (con concessione trentennale a favore della medesima per gli utilizzi previsti dal contratto) e l'altra metà a carico dell'Amministrazione Comunale. Un progetto, quello approvato, caratterizzato da una notevole rigidità: il Palazzetto ha a corollario una serie di spazi di tipo commerciale affidati al gestore, l'attività sportiva non sarà esclusiva e alla città, fatte salve le garanzie per l'uso sociale della struttura (purché queste non interferiscano con la gestione privata), è "garantito" (a pagamento) l'uso della struttura per 1000 ore annue (poi ridotte a 500). La SACAIM gestità l'impianto e i costi per l'utilizzo delle strutture si presentano tali che non crediamo probabile l'utilizzo degli spazi del Palazzetto da parte delle società sportive di massa o di promozione. Tutto questo per 30 anni al termine dei quali non è difficile immaginare che al Comune ritorneranno degli impianti, che per quanto efficienti, richiederanno comunque dei lavori magari da effettuare con un altro intervento di project financing. Il tutto con buona pace dell'interesse pubblico e delle politiche di promozione dello sport. La logica di tutta l'operazione è prettamente finanziaria e ove si è usato (da Genova a Cividale) il project financing si è configurato come uno strumento con cui il denaro pubblico (di tutti) viene usato nell'interesse di pochi (i privati). Ma il project financing rischia di diventare in futuro uno strumento il cui uso si estenderà specie per opere e servizi redditizzi. In alcune Regioni già si parla di usarlo nei servizi sociali (costruendo per es. case per anziani o ospedali) da affidare poi a cooperative sociali; siamo alle solite privatizzazioni e flessibilità al servizio della demolizione del welfare. Troviamo non convincenti le argomentazioni proposte a sostegno del project financing e crediamo, allargando l'orrizzonte della nostra analisi, che si debbano rimuovere quelle che sono le spinte oggettive che inducono a ricorrerere a questo strumento. Occorre, a nostro avviso, un intervento politico che che rovesci la logica del patto di stabilità, che restituisca ai Comuni autonomia finanziaria e aumenti i trasferimenti agli enti locali.
Nelle righe seguenti proponiamo una breve nota sul project financing elaborata da Mauro Riccioni: una sintesi tecnica indispensabile per chiarire meglio come si evolvono le nuove ricette del neo-liberismo.

Caratteri tipici del project financing:

Il project financing (p.f.) appare come uno strumento finanziario volto a incentivare l'intervento del capitale privato nel finanziamento di progetti di tipo infrastrutturale e di valenza pubblica. Con questo strumento la Pubblica Amministrazione affida a un soggetto costituito ad hoc (la società di progetto) la realizzazione di un'opera con la garanzia che alla società stessa verrà affidata l'esclusiva di gestire e sfruttamento economico dell'opera per un periodo sufficiente a ripagare e remunerare il capitale investito. Il p.f. può avvalersi dei più disparati moduli organizzativi: Il più delle volte si costituisce un soggetto societario che consente di isolare progettazione e costruzione da gestione e spesso si creano una molteplicità di soggetti societari e parasocietari, amministrativi e contrattuali che hanno lo scopo di cristallizzare uno scenario economico-finanziario di lungo periodo e a definire in modo certo e stabile i rischi e le responsabilità di ciascuna parte.
Due sono le opere pubbliche normalmente terreno di elezione del
p.f.: le così dette opere fredde e le cosi dette opere calde. Le prime siono quelle opere la cui valenza sociale di pubblica utilità impedisce l'applicazione di una valutazione rigorosamente commerciale e quindi la possibilità di applicare prezzi e tariffe tali da consentire una redditività del progetto. Le seconde sono le opere pubbliche in cui la natura del servizio e/o del prodotto consente di appliocare prezzi o tariffe all'utente in misura tale da rendere il progetto remunerativo dell'investimento richiesto.
La realizzazione, la costruzione e la gestione di grandi progetti infrastrutturali pubblici con il supporto di finanziamenti privati si avvalgono di schemi che prevedono la costruzione e la gestione dell'opera da parte del concessionario e il trasferimento finale del possesso e della gestione delle opere (o anche della loro proprietà) all'ente pubblico (schema BOT - build operate and transfer) o tuttalpiù il mantenimento del possesso all'appaltatore costruttore delle opere realizzate (schema BOOT - build, own, operate and transfer).
Nei
p.f. pubblici l'amministrazione pubblica può agire da sponsor intervenendo sia come mero committente dell'opera (che stabilisce, i criteri di aggiudicazion edella gara di costruzione egestione del progetto e garantendo il mantenimento delle condizioni normative (prezzi e tariffe) che consentano il successo del progetto) sia come partner quando la struttura economica dell'opera non potrebbe essere affrontatas esclusivamente dai privati, dati gli alti rischi finanziari e gli ingenti costi di realizzazione. In tali casi la pubblica amministrazione interviene di solito con apporti di capitali, ovvero con supporti finnaziari di varia natura o con impegni di garanzia. Le esigenze di unitarietà e la specificità del progetto prevedono la costituzione di un apposità società (di solito a responsabiolità limitata) il cui oggetto sociale e generalmente limitato alla realizzazione e/o gestione del progetto Così si isolano progetto e sponsor e si copnsente l'imposzine di un efficace vincolo di destinazione e di intangibilità a favore dei finanziatori sui beni della società di progetto e, in specie, sul flusso di cassa generato dal progetto, senza interferenze con le altre attività economiche e finanziarie riferibili ai promotori. Infine ci sembra opportuno ricordare che la qualificazione di privato o pubblico attribuito al p.f. dipende dalla composizione del capitale che costituisce la società di progetto: si potrà parlare di p.f. pubblico quando la sottoscrizione di capitale è principalmente eseguita da enti pubblici.

La disciplina normativa del project financing

- La "Merloni ter" non risulta essere esaustiva nel disciplinare il p.f.

- Il disegno di legge n. 1275 (Senato) presentato dall'allora Ministro dei LLPP Antonio Di Pietro, approvato dal Consiglio dei Ministri il 19.7.96, ma poi arenatosi in sede referente in Commissione LLPP del Senato rappresentava un miglioramento rispetto la "mostro" partorito dalla "Merloni ter".

- L'art. 37bis e successivi fino all'art. 37nonies aggiunti alla legge 109/94 disciplinano il p.f. non di certo in maniera esuastiva, ma creano delle condizioni di base per la sua applicazione alla realizzazione di opere pubbliche disciplinando principalmente il momento propositivo e genetico.

- Gli artt. 37bis, ter, quatrer disciplinano una particolare forma di impulso da parte dei privati, alla realizzazione di lavori pubblici. L'impulso risulta essere incentrato sulla figura del promotore privato.

- L'art. 37 quinquies si limita a statuire che il bando di gara possa precedere la facoltà o l'obbligo dell'aggiudicatario di trasferire la concessione in capo a una società di progetto creata ad hoc (S.p.A. oppure s.r.l.) che poi, in base all'art. 37sexies gode della possibilità di emettere obbligazioni anche in deroga ai consueti limiti civilistici.

- L'art. 38septies disciplina gli effetti della risoluzione o della revoca della concessione da parte dell'amministrazine concedente e dei connessi profili risarcitori.

- L'art. 38octies disciplina (in modo un po' superficiale) il meccanismo del subentro istituzionale, tipico questo del p.f. E' il meccanismo del Step-in che dovrebbe consentire ai finanziatori di ottenere al sostituzione del concessionario; in particolare ai finanziatori verrebbe consentito di far subentrare alla società di progetto che si fosse resa inadempiente un altro soggetto da essi designato.

- L'art. 37nonies inserisce nell'ordinamento giuridico un nuovo priviliegio a favore dei finanziatori d'opera.

La normativa è funzionale al p.f. anche se tale fenomeno rimane sempre sottointeso. Il rischio concreto è che nel nostro ordinamento si giunga a intendere per p.f. solo una particolare e specifica tipologia di quello che sta diventando un fenomeno vasto e articolato.
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