- dossier palazzetto
polifunzionale-
la convenzione-contratto
per la costruzione e la gestione
del palazzetto dello sport di Cividale-
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vi proponiamo copia della convenzione-contratto per la realizzazione del Palazzetto dello Sport a Cividale. La presentiamo senza commenti (la nostra posizione la conoscete già); ci siamo limitati a evidenziare le parti, a nostro avviso, più significative.
COMUNE Dl CIVIDALE DEL FRIULI CONVENZIONE-CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE E GESTIONE Dl UN PALAZZETTO POLIFUNZIONALE DELLO SPORT E SERVIZI ACCESSORI
(art. 19 L.11.02.1994, n. 1009 e succ. modifiche e integrazioni e L.R. 06.07.1999 n. 20)L'anno 2000, addì 25 del mese di ottobre in Cividale del Friuli nella sede del Palazzo Municipale di Cividale dei Friuli
avanti di me dott. , Segretario Generale del Comune di Cividale del Friuli, sono personalmente comparsi i signori:
- . nato a . Il . responsabile dell'unità Operativa Lavori Pubblici del Comune di Cividale del Friuli (C.F.: 00512830308) nel cui nome, conto e interesse dichiara di agire in quest'atto, giousto provvedimento del Sindaco n.4 in data 11.1.2000;
- . nato a . Il ., nella sua qualità di Amministratore delegato e legale rappresentante della Società S.A.C.A.I.M. - Società per Azioni Cementi Armati Ing. Mantelli con sede legale in Venezia - San Marco 3831 (C.F. e P. IVA 00184310274) qui di seguito denominata Concessionaria come da Certificato della camera di Commercio I.A.A. di Venezia - Ufficio Registro delel Imprese (n.VE042-2021) dd. 19/07/2000, depositato agli atti. Dell'identità personale, veste rappresentativa e capacità giuridica dei contraenti, io Segretario rogante son opersonalmente certo i quali, senza l'assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia fattane dagli stessi, me consenziente, richiedono il mio ministero per far constare con il presente quanto segue:PREMESSO:
- che il Comune di Cividale del Friuli è dotato di un programma triennale per la realizzazione di Opere Pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 12.03.1999, ravvisata legittima dal CO.RE.CO. di Udine con atto n. 28538 del 21.06.1999 prot. n. 28538, nel quale è prevista la realizzazione di un Palazzetto polifunzionale dello sport;
- che con deliberazione della Giunta Municipale n. 179 del 07.04.1999 esecutiva ai sensi di legge è stato deliberato di avvalersi degli strumenti previsti dagli artt. I9 e 37 bis della L. 11.02.1994 n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'affidamento in concessione della realizzazione e gestione della citata opera;
- che con deliberazione della Giunta Municipale n. 388 del 11.08.1999 esecutiva ai sensi di legge è stata approvata la proposta relativa alla realizzazione dell'opera in oggetto presentata a sensi degli artt.. 19 e 37 bis della L. 11.02.1994 n.109, e successive modificazioni ed integrazioni, dal Promotore Impresa S.A.C.A.I.M. S.p.A. con Sede Legale in Venezia - San Marco n. 3831 e Sede Amministrativa in Marghera (VE) - Via Righi 6, proposta presentata in data 30.06.1999;
- che con deliberazione della Giunta Municipale n. 413 del 25.08.1999 esecutiva ai sensi di legge è stato deliberato di indire la gara ai sensi della L. 11.02.1904 e succ. mod. ed int., art. 37 quater;
- che alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione non è pervenuta alcuna richiesta in tal senso;
- che con determinazione del Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici n. 723 del 05.10.1999 esecutiva ai sensi di legge sono stati aggiudicati ala Ditta S.A.C.A.I.M., di Venezia, i considerati lavori;
- che con deliberazione della Giunta Municipale n. 487 del 27.10.1999 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il progetto esecutivo dei considerati lavori;
- che con deliberazione della Giunta Municipale n. 483 del 27.10.1999, esecutiva a termine di legge, allegata sub.B a mio rogito Rep.n.5005 di data 13/7/2000, è stata individuata catastalmente l'area da concedere in diritto di superficie pari a circa mq. 27.773 per la realizzazione di detta opera;
- che con deliberazione del Commissario regionale assunta con i poteri della Giunta Comunale n.189 in data 12/04/2000, esecutiva a termine di legge, è stata approvata la bozza di convenzione-contratto per la realizzazione e gestione di un palazzetto polifunzionale dello Sport a Cividale del Friuli;
- che le parti intendono, con la presente convenzione, definire i termini essenziali della collaborazione;
Tutto ciò premesso, e fattane parte integrante del presente atto tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Scopo della presente concessione è la costruzione e successiva gestione di un impianto sportivo-rycreativo$polifunzionule come descritto nel progetto sull'qrea identificata nella planimetria frazionamento, n. 446 del 19.01.2000 , allegata SUB.F) a mio rogito Rep. 5005 in data 33/07/2000 redatta dall'incaricato geom. .......... di mq 27.773 come!distinta al Catasto dei Comune di Cividale del Friuli al fg.9, mappali n 207 (per mq. 20728), 468 e 479 (per mq. 54W1) 0 e n. 499 (per mq. 1.574) PertAnto la Concessionariá, in relazione all§intervento sopra citato si obbliga a realizzare i lavozi, casi come$da progetto approvato con deliberazione del,a Giunta Municipale n.$487 del 26.10.1999, ed a gestire funzionalmente ed econooicamente per tutta la durata della concessione l'interventï realizzato. Ak sensi dell'art. 8 bis della L.R. 52/91 e succ. mod. ed int. la concessiona edilizia è sostituita dalla deliberazione di approvazione del progetto e precisamente deliberazione giunta municipale n. 487 In data 27.10.1999. Il Comune si impegna per tutta la durata della Concessione, come definita al successivo art. 2, a non realizzare direttamente o indirettamente a mezzo di terzi analoghi impianti sportivi e ricreativi per gli usi previsti dalla presente convenzione.
ART. 2 - DISPONIBILITÀ' DELLE AREE - GARANZIE
Per consentire la realizzazione delle opere progettate e la relativa gestione il Comune concede alla Concessionaria la disponibilità delle aree e dei relativi sottosuoli quali risultano indicati all'art. 1, il diritto di superficie delle aree, di cui all'art. 1, viene concesso gratuitamente per la durata di anni 32 decorrenti dalla data del presente atto. La durata del diritto di superficie è in ogni caso direttamente collegata alla durata della concessione. Pertanto la revoca, o la conclusione anticipata per qualsiasi motivo della concessione comporterà necessariamente l'estinzione dei diritto di superficie ed il prolungamento della concessione comporterà la proroga dei diritto di superficie stesso per un pari periodo. Il Comune di Cividale del Friuli garantisce la piena proprietà dell'area, area sulla quale insiste un vetusto edificio industriale (ex cementificio) che dovrà essere demolito (strutture e macchinari) e la relativa area ripulita a cura e spese della Concessionaria. Inoltre garantisce che l'area medesima è libera da persone e cose e non gravata da diritti di terzi. Il diritto di superficie viene esercitato in conformità delle vigenti norme del Codice Civile, cui viene fatto esplicito rinvio, nonché alle condizioni previste nei successivi articoli. Il Comune garantisce altresì che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della L. 28.02.85 n. 476 e succ. mod., la destinazione urbanistica dell'area è compatibile con la realizzazione delle opere di cui alla presente concessione, come risulta dal certificato di destinazione urbanistica di data 20/10/2000 rilasciato dal Responsabile dell'Unità Operativa Urbanistica/Edilizia Privata, allegato al presente atto omessane lettura per volontà delle parti. Le imposte gravanti sul terreno resteranno a carico del Comune e quelle inerenti i fabbricati, per la durata della concessione, saranno a carico della Concessionaria. L'opera sarà finanziata, salvo quanto previsto al successivo art. 9, dalla concessionaria che si impegna a gestire l'intera opera per il periodo di concessione a fronte del diritto di riscuotere i proventi della gestione.
ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La presente Concessione avrà durata di anni 30 (trenta) decorrenti dalla data di collaudo delle opere. Se durante tale periodo si dovesse verificare una interruzione dell'uso degli impianti dovuta a cause di forza maggiore (guerre, gravi calamità, eventi naturali, ecc.), la durata della concessione verrà protratta per il pari periodo di tempo.
ART.4 - PROPRIETÀ' DELLE OPERE - MODALITÀ' PER IL TRASFERIMENTO AL COMUNE
Tutte le opere realizzate dalla Concessionaria in forza del presente atto diverranno de jure di proprietà del Concedente al termine della presente Concessione, pertanto, allo scadere della medesima, il Comune entrerà in possesso degli immobili e degli impianti fissi realizzati dai concessionari sull'area comunale data in disponibilità, senza che la concessionaria possa vantare alcuna pretesa a titolo di idennità e/o risarcimento. Gli impianti dovranno essere consegnati in stato di efficienza e funzionamento e pertanto la concessionaria è tenuta alla regolare, costante manutenzione per l'intero periodo della concessione. Alla scadenza della medesima concessione cesseranno anche i rapporti intervenuti tra la Concessionaria e i singoli privati, fermo restando la facoltà del Comune di prorogare i contratti eventualmente in corso. La concessionaria conserverà il diritto di riscuotere e liquidare le pendenze in atto con gli utenti per quanto maturato lino al giorno della consegna delle opere ai Comune.
ART. 5 - ESECUZIONE DELLE OPERE - COLLAUDI
Tutti i lavori che la concessionaria eseguirà sull'area pubblica, dovranno essere eseguiti con le modalità e le specifiche dei progetti e degli elaborati eseguiti a cura della Concessionaria medesima ed approvati dal Comune. Il Comune a mezzo proprio Settore Tecnico potrà procedere agli opportuni controlli durante l'esecuzione dei lavori cosi come stabilito con deliberazione della Giunta Municipale n. 17 del 19.01.2000. La Concessionaria eseguirà le opere oggetto dalla presente convenzione entro 700 (settecento) giorni naturali successivi e continui a decorrere dalla data di consegna del sito dove, previa demolizione degli edifici esistenti, si realizzerà l'opera. Per quanto non espressamente previsto e non derogato dalla presente convenzione e nei documenti in essa richiamati ed allegati si fa riferimento al Capitolato generale lavori pubblici Decreto Ministero LL.PP. n.145 del 19/04/2000. Il collaudo delle opere verrà eseguito entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, pertanto, il Comune si impegna a realizzare le opere di urbanizzazione ed i parcheggi pubblici previsti in prossimità dell'area oggetto della presente convenzione prima del collaudo dell'opera, così che possa essere garantita la piena funzionalità all'impianto ed il rilascio di tutte le autorizzazioni propedeutiche per l'ottenimento del certificato di agibilità. Il costo relativo al collaudo tecnico amministrativo dell'edificio sarà a carico della Concessionaria ad eccezione degli emolumenti dovuti ai collaudatori.
ART. 6 - RICOSTRUZIONE OD AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI
Nel corso della gestione, la concessionaria potrà proporre al Comune, a propria cura e spese, la ristrutturazione, ricostruzione e/o ampliamento o adeguamento delle opere ed impianti ritenuti non più idonei o migliorativi alla prosecuzione dell'attività e la nuova costruzione di impianti o edifici in relazione a riscontrate nuove ed ulteriori esigenze dell'utenza. Il Comune si riserva l'autorizzazione preventiva e l'approvazione dei nuovi progetti di modifica della struttura originaria. A seguito degli interventi autorizzati di ristrutturazione, ricostruzione, ampliamento o nuova costruzione degli edifici e impianti, sarà in facoltà dei Comune aderire alla rinegoziazione della convenzione.
ART.7 - REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI
La gestione degli impianti sarà disciplinata dalle norme contenute in apposito regolamento da sottoporsi all'approvazione del concedente prima dell'avvio della attività.
ART. 8 - TARIFFE Dl VENDITA DEI SERVIZI
La concessionaria applicherà le tariffe predeterminate estrapolate dal piano economico finanziario approvato con deliberazione della Giunta comunale n.487 in data 27/10/1999 facenti parte integrante del presente contratto distinte per ogni servizio, fissate e valide per tutto il corso di ogni anno, che saranno aggiornate all'inizio di ogni anno. L'aliquota di aggiornamento delle tariffe sarà calcolata come somma dei seguenti parametri:
- 30% dell'aliquota in aumento o diminuzione dei prezzo dei combustibili per il riscaldamento;
- 5% dell'aliquota in aumento o diminuzione del prezzo dell'energia elettrica;
- 55% dell'aliquota in aumento o diminuzione del costo del personale;
- 10% dell'aliquota in aumento o diminuzione dell'indice ISTATdei prezzi al consumo.
La concessionaria si impegna con la presente convenzione a riservare al Comune, il quale si impegna ad acquistare una quota annuale di 1000 (mille) ore per l'utilizzo, da programmare e concordare all'inizio di ogni anno, del servizio 1 (sala grande del Palazzetto), dietro corrispettivo delle tariffe estrapolate dal piano economico finanziario approvato con delibearzione della Giunta Municipale n.487 in data 17/10/1999 facenti parte integrante del presente contratto che verrà corrisposto in tre rate quadrimestrali a partire dal 90° giorno successivo alla data del collaudo dell'opera. Tale monte ore sarà utilizzato direttamente dal Comune per le attività indicate al punto 2.1 del Piano Economico Finanziario, per Manifestazioni promozionali culturali ovvero, indirettamente attraverso associazioni sportive con espressa esclusione dell'attività sportiva agonistica o di qualsiasi attività direttamente collegata che preveda la presenza di pubblico, per la quale il Concessionario si riserva l'utilizzo esclusivo. Eventuali conguagli saranno operati entro il 31 dicembre di ogni anno. Qualora il Comune non utilizzi tutte le ore a disposizione le stesse potranno essere richieste dalla Concessionaria provvedendo successivamente al proporzionale rimborso all'Amministrazione Comunale. Il Concessionario si impegna altresì a riservare ulteriori quantitativi di ore di utilizzo al Comune alle tariffe estrapolate dal piano economico finanziario approvato con delibearzione della Giunta Municipale n.487 in data 17/10/1999 facenti parte integrante del presente contratto, su presentazione di semplice richiesta scritta effettuata entro il 30 giugno dell'anno precedente e quello di utilizzo richiesto.ART. 9 - CORRISPETTIVO Dl CONCESSIONE
I proventi della gestione saranno introitati a titolo di corrispettivo dalla Concessionaria o da suo avente causa senza alcun diritto del Comune alla partecipazione dei proventi stessi. Essi sono costituiti da:
1. Proventi derivanti dall'utilizzo dell'immobile di cui all'art. 8 che precede;
2. Proventi derivanti dalla locazione a terzi della parte dell'immobile adibita ad uso commerciale - A tale riguardo il Comune s'impegna a rilasciare tutte le licenze ed autorizzazioni relative all'attività prevista nei locali dei Palazzetto e servizi accessori;
3. Proventi derivanti da pubblicità, diritti televisivi e sfruttamento dell'immagine in genere.
Il Comune inoltre, a fronte dell'impegno assunto dalla Concessionaria di praticare tariffe predeterminate, al fine di assicurare alla Concessionaria il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti, e nella considerazione dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere realizzate alla scadenza della presente concessione, si impegna a corrispondere alla Concessionaria il prezzo di L 5.750.000.000 (I.V.A. compresa) (cinquemiliardi750milioni), non superiore al 50% dell'importo totale dei lavori, così come previsto dalla L. 11/02/994 n. 109 e succ. mod., art. 19, comma 2. Tale prezzo sarà corrisposto al concessionario entro 30 giorni dal collaudo delle opere. Sarà facoltà dei Concedente anticipare la predetta somma alla Concessionaria su presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa di pari importo. Qualora norme legislative e/o regolamentari stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, determinando una modifica dell'equilibrio del piano, il Comune e il concessionario si impegnano a rideterminare le condizioni di equilibrio anche tramite una proroga del termine di scadenza della concessione e/o tramite una revisione delle tariffe e del relativo meccanismo di aggiornamento. Nel caso in cui le variazioni apportate e le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al Concessionario la revisione del piano deve essere effettuata a vantaggio del concedente.ART. 1O - VIGILANZA E CONTROLLO COMUNALE
il Comune si riserva il diritto di far verificare in qualsiasi momento dai propri delegati, lo stato di manutenzione e di efficienza degli impianti. I risultati saranno verbalizzati
ART. 11 - OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA
La concessionaria si impegna per l'intero periodo della Concessione:
- ad osservare e a far osservare, nei limiti della sua competenza, tutte le norme di legge e dei regolamenti pubblici vigenti e di futura emanazione regolanti la gestione degli edifici ed impianti costruiti;
- a mantenere i suoi impianti in condizioni di piena efficienza in modo da garantire agli utenti la regolarità del servizio;
- a tenere sollevato il Comune da ogni e qualsiasi danno derivasse a conseguenza della presente convenzione, obbligandosi a stipulare e un'assicurazione di R.C.T. con una o più società assicuratrici di notoria garanzia, per un importo adeguato.
Qualora l'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative impongano l'esecuzione di lavori che non rientrino nella manutenzione straordinaria sarà valutato di volta in volta il modo di realizzazione degli stessi e la relativa ripartizione delle spese.ART. 12 - SUBENTRO E CESSIONE DEL CONTRATTO
L'aggiudicatario della concessione avrà la facoltà di costituire dopo l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 37 quinquies della L. 109/94 come modificata ed integrata dalla L. 415/98 e dall'art. 9 della L. R. 20/99 una società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, per la realizzazione e/o gestione dell'opera. Il concessionario si riserva inoltre il diritto di cessione del contratto di concessione a terzi previa approvazione e autorizzazione dei Comune.
ART.13 - REVOCA DELLA CONCESSIONE
La concessione potrà essere revocata dai Comune, con decisione prima della scadenza e con preavviso di almeno 6 mesi, nei seguenti casi:
1. fallimento della Concessionaria e dei suoi aventi causa;
2. gravi violazioni degli obblighi assunti con la presente convenzione, dopo che la Concessionaria all'uopo diffidata dal Comune non abbia ripristinato, nel termine congruo all'uopo fissato, le condizioni previste nella convenzione stessa;
3. per gravi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse che rendessero non compatibile la prosecuzione della concessione.
Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivo di pubblico interesse di cui ai precedente punto 3, la concessionaria trasferirà gli immobili e gli impianti fissi ai concedente a fronte della corresponsione alla concessionaria stessa di un corrispettivo e di una penalità determinati con le modalità previste dalla L.R. 20/99, art. 10. La sopracitata penale è quantificata in Lire l00.000.000. Alla revoca della concessione seguirà la revoca del diritto di superficie.ART. 14 - CAUZIONI
A garanzia degli obblighi di costruzione derivanti dalla presente convenzione, la concessionaria costituisce una cauzione di L.525.000.000 a mezzo di polizza fidejusoria n.071/916112 in data 03/10/2000 della Società Vittoria Assicurazioni - Agenzia di Tivoli 749 fino al collaudo delle opere.
ART. 15 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le contestazioni che avessero a insorgere per causa od in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione ed anche per quanto ivi non espressamente contemplato, ma inerenti all'esercizio delta concessione, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente, saranno demandate a termine degli artt. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile al giudizio di un collegio arbitrale. Il Collegio arbitrale avrà sede a Udine e sarà composto da un membro per ciascuna delle parti in confitto e dal Presidente del Collegio scelto di comune accordo dagli arbitri nominati dalle parti: in mancanza di accordo conseguito entro I5 giorni dall'accettazione dei primi Arbitri, il Presidente sarà nominato dal Presidente dei Tribunale di Udine. Al Presidente del Tribunale di Udine spetterà anche la nomina dell'arbitro di quella parte che, su invito della parte più diligente, non abbia provveduto alla nomina di propria competenza entro 15 giorni dalla richiesta Gli arbitri risolveranno le controversie in via arbitrale secondo Diritto.
ART. 16 - REGISTRAZIONE
Si richiede la registrazione del presente contratto in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86 trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A. e la registrazione di cui all'art. 1 parte Prima del D.P.R. n.131/86 per quanto riguarada il diritto di superficie.
ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese relative alla presente convenzione, nonché le imposte e tasse ad essa afferenti, compreso la registrazione, nessuna esclusa od eccettuata saranno a carico dei concessionario.
ART. 18 - ADEMPIMENTI LEGISLAZIONE ANTIMAFIA
Il Comune dà atto che la Società S.A.C.A.I.M. ha presentato il il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. di Venezia (n. VE042-2021) in data 19/07/2000 dala quale risulta che nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n.575
ART. 19 - VALORE DEL CONTRATTO
Le parti, concordemente, dichiarano che il valore del presente contratto, ai fini del calcolo dei diritti di segreteria, è di L. 10.550.000.000 oltre all'I.V.A. nell'aliquota del 10% per un totale complessivo di lire 11.550.000.000. Le parti dichiarano che il valore, ai fini fiscali del diritto di superficie è di lire 213.582.000 al presente atto, omessane lettura per volontà delle parti.
Si allegano al presente atto, perché ne facciano parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:
- Deliberazione della Giunta Municipale n.179 in data 07/04/1999;
- Deliberazione della Giunta Municipale n.388 in data 11/08/1999;
- Deliberazione della Giunta Municipale n.413 in data 25/08/1999;
- Determinazione n.723 assunta dal responsabile dell'Unità Operativa Lavori Pubblici Manutenzione in data 05/10/1999;
- Deliberazione della Giunta Municipale n.487 in data 27/10/1999;
- Deliberazione del Commissario Regionale assunta con i poteri della Giunta Comunale n.189 in data 12/04/2000;
- Tariffe estrapolate dal piano economico finanziario approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.487 in data 27/10/1999;
- Deliberazione della Giunta Municipale n.17 in data 19/01/2000;
- Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Responsabile dell'Unità Operativa Urbanistica/Edilizia Privata in data 20/10/2000;
- Prospetto relativo la calcolo del valore di diritto di superficie trentennale dell'area dove sorgerà il palazzetto rilasciato dal responsabile dell'Unità operativa lavori Pubblici in data 18/10/2000.
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